Tutela dei lavoratori con patologie gravi, la nuova legge 106/2025 integra la 104 e introduce strumenti di conciliazione più flessibili. La legge 106/2025 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 171/2025, entrata in vigore il 9 agosto 2025, costituisce un potenziamento del sistema di protezione per i lavoratori affetti da patologie oncologiche, invalidanti o croniche, nonché delle garanzie per le loro famiglie.
Il Legislatore ha aggiornato e integrato la cornice normativa tradizionalmente individuata nella legge 104/1992, mantenendone vigore ed efficacia, ma elevandone le tutele e ampliando l’orizzonte applicativo. Dunque la legge 106/2025 non sostituisce la 104/1992, ma la affianca, e risponde alle nuove esigenze del mondo dellla salute e del lavoro.
TUTELA DEI LAVORATORI CON PATOLOGIE GRAVI, LA LEGGE 106 INTRODUCE IL CONGEDO PER MALATTIA DI 24 MESI
La nuova norma è destinata tanto ai lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato quanto, in parte, ai lavoratori autonomi continuativi, e si articola in due filoni principali: da un lato la conservazione del posto di lavoro per chi è colpito da grave malattia, dall’altro il riconoscimento di permessi retribuiti per cure, visite ed esami. A ciò si aggiunge infine la promozione del merito accademico in ambito sanitario attraverso l’istituzione di premi di laurea.
I dipendenti, pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche o da patologie invalidanti o croniche - anche rare - che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, fino a un massimo di ventiquattro mesi. Durante tale periodo il lavoratore mantiene il posto di lavoro, benché non abbia diritto alla retribuzione e non possa svolgere alcuna attività lavorativa, neppure autonoma.
La misura è compatibile con l’eventuale godimento di altri benefici economici o giuridici spettanti al lavoratore e decorre solo dopo l’esaurimento di tutti gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti “a qualunque titolo”. Il periodo di congedo non è computato né ai fini dell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; tuttavia il lavoratore ha facoltà di riscattarlo mediante versamenti volontari contributivi, secondo la disciplina vigente in materia di prosecuzione volontaria.
TUTELA DEI LAVORATORI CON LA NUOVA 106, LA CERTIFICAZIONE MEDICA
Ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario, il comma 2 dell’articolo 1 richiede una certificazione del medico di medicina generale o di uno specialista operante in struttura sanitaria pubblica o privata accreditata. La norma contempla l’utilizzo dei dati contenuti nel Sistema Tessera Sanitaria e nel Fascicolo Sanitario Elettronico, secondo modalità previste dalla normativa vigente.
Il comma 3 estende la tutela ai lavoratori autonomi continuativi, consentendo la sospensione della prestazione per un periodo non superiore a trecento giorni per anno solare quando ricorrano le condizioni di cui al comma 1. Si tratta di un riconoscimento della specificità del lavoro autonomo e della sua vulnerabilità in presenza di patologie gravi.
Al termine del periodo di congedo, il comma 4 dispone che il lavoratore dipendente abbia diritto di accedere, con priorità, alla modalità del lavoro agile (smart working) - ove la prestazione lo consenta - ai sensi del capo II della legge 81/2017.
PERMESSI AGGIUNTIVI RETRIBUITI PER VISITE SPECIALISTICHE CON 10 ORE ANNUALI IN PIU'
L’articolo 2 della legge 106/2025 introduce un ulteriore dispositivo a favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da patologie invalidanti o croniche - anche rare - con grado di invalidità minimo del 74 per cento. Tali soggetti, previa prescrizione medica, hanno diritto, a partire dal 1° gennaio 2026, a dieci ore annuali di permesso retribuito aggiuntivo, sommandosi alle tutele già previste dalla normativa vigente e dai contratti collettivi. Il diritto è riconosciuto anche ai dipendenti con figlio minorenne affetto dalle stesse patologie.
Le ore di permesso si applicano alle visite, agli esami strumentali, alle analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché alle cure frequenti. Durante tale fruizione, compete l’indennità prevista per casi di gravi patologie che richiedono terapie salvavita, unitamente alla copertura figurativa ai fini previdenziali.
Nel settore privato, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e successivamente recuperata tramite conguaglio con i contributi previdenziali; nel settore pubblico, è prevista una misura specifica di sostituzione del personale scolastico, con oneri valutati in 1.240.000 euro annui a decorrere dal 2026, a carico del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.