Stop alla Naspi per frontalieri o rimpatriati dopo licenziamento o mancato rinnovo. Nella bozza della legge di bilancio 2025 è prevista la sospensione del diritto all'indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati o frontalieri dopo licenziamento o mancato rinnovo. Il testo ad oggi è alla verifica delle commissioni parlamentari ed è attesa per la discussione in aula alla Camera la prossima settimana.
L'art 29 del capo V si occupa dei lavoratori rimpatriati a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo di contratto di lavoro stagionale e prevede lo stop all'indennità di disoccupazione dal 2025.
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE RIMPATRIATI
La legge 25 luglio 1975, n. 402 aveva previsto che in caso di disoccupazione derivante da licenziamento, ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonche' i lavoratori frontalieri, avessero diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratti eventuali periodi indennizzati in base ad accordi internazionali.
Per lo stesso periodo avevano diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per se' e per i familiari a carico. Erano richieste le seguenti condizioni:
che il rimpatrio fosse intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e
che il lavoratore interessato si fosse iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge o dalla data del rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.
STOP ALLA NASPI PER FRONTALIERI O RIMPATRIATI, COSA PREVEDE LA LEGGE DI BILANCIO
L'art 29 del ddl bilancio introduce una sospensione del diritto affermando che "la legge 25 luglio 1975, n. 402, non si applica alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025". Nella formulazione dell'articolo non sono presenti precisazioni sul fatto che la misura sia sperimentale o diversamente sul fatto che la legge venga abrogata. Occorre attendere quindi la conferma dell'approvazione definitiva e eventuali chiarimenti dai dossier parlamentari o dal Ministero del lavoro.
Restano comunque valide le previsioni relative a prestazioni previste da accordi bilaterali di sicurezza sociale in ambito UE disciplinati dal Reg 883/2004.