Nelle prossime settimane migliaia di lavoratori stagionali di ristoranti, bar, stabilimenti, locali e altre attività turistiche arriveranno alla scadenza del contratto. Con l’ultimo giorno di lavoro si apre anche la partita delle somme maturate durante la stagione e che devono essere riconosciute alla cessazione.
Come riportato dalla stampa spcializzata di settore, per i lavoratori a cui si applica il CCNL FIPE Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo (il più applicato in Italia secondo i dati INPS/CNEL), il conto finale può comprendere diverse voci: non c’è, infatti, soltanto l’ultima busta paga.
LAVORATORI STAGIONALI, QUANDO ARRIVA IL TFR
Una delle somme più importanti è il Trattamento di Fine Rapporto accumulato durante i mesi di lavoro. Il CCNL FIPE stabilisce che, in ogni caso di cessazione del rapporto, al lavoratore spetta il TFR. La regola contrattuale prevede il pagamento all’atto della cessazione dal servizio.
C’è però una possibilità particolare: quando non sia possibile effettuare subito il pagamento per ragioni tecniche legate all’elaborazione centralizzata delle retribuzioni, la liquidazione deve avvenire entro 30 giorni dalla cessazione.
A questo si aggiunge che nel secondo semestre 2026 potrebbe rientrare nel “semestre del silenzio-assenso” per la destinare del TFR alla previdenza integrativa. In questo caso gli stagionali devono considerare che il TFR è uscito dalla Busta Paga.
LAVORATORI STAGIONALI, TREDICESIMA E QUATTORDICESIMA
La breve durata del contratto non fa perdere il diritto alle mensilità aggiuntive. Durante il rapporto il lavoratore accumula infatti i ratei di tredicesima e quattordicesima. Nei rapporti iniziati o terminati durante l’anno, il CCNL prevede il calcolo proporzionale: viene riconosciuto un rateo per ogni 30 giorni di calendario e conta anche l’eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.
Alla chiusura del rapporto occorre quindi verificare quali ratei siano già stati corrisposti e quali restino ancora da liquidare.
ALTRE VOCI DA CONTROLLARE
C’è poi il capitolo ferie. Il CCNL riconosce 26 giorni annuali, calcolati convenzionalmente su una settimana di sei giorni. Per chi lavora soltanto alcuni mesi il diritto viene naturalmente riproporzionato.
Alla cessazione del rapporto, le ferie maturate e non utilizzate devono essere considerate nella chiusura economica del contratto secondo le regole applicabili. Il lavoratore dovrà inoltre controllare eventuali straordinari, maggiorazioni, festività e altre competenze rimaste da corrispondere.
Per gli stagionali del settore esistono anche specifiche maggiorazioni contrattuali collegate alla durata dell’ingaggio, ferme restando eventuali condizioni territoriali più favorevoli.