Sospensione prestazioni collegate al reddito su pensione per mancata comunicazione reddituale 2021: rivolgiti al Patronato Inac per la ricostituzione. L'INPS, con il messaggio 2227 del 14/07/2025, tra l’altro non pubblicato, ha reso noto che procederà alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito sulle pensioni per le quali non è pervenuta la dichiarazione reddituale relativa all'anno 2021. La campagna di verifica dei redditi per le prestazioni collegate al reddito erogate ai pensionati residenti in Italia per l'anno 2021 si è conclusa il 31 marzo 2024.
La sospensione, che si traduce in una trattenuta pari al 5% dell’importo pensionistico lordo in pagamento a luglio 2025, rappresenta l'ultimo sollecito per la presentazione dei redditi non ancora dichiarati. Questa trattenuta viene applicata sui ratei mensili di agosto 2025 e settembre 2025. La sospensione sarà notificata al pensionato tramite una lettera dedicata.
La lettera indica l'ultima data utile per la presentazione della dichiarazione reddituale del 2021, fissata al 19 settembre 2025.
Per le pensioni di importo non superiore a 100 euro mensili non è prevista alcuna trattenuta, ma l'interessato riceverà comunque la notifica di revoca definitiva in caso di mancata dichiarazione entro il 19 settembre 2025.
La trattenuta sarà visibile sul cedolino con la descrizione: «trattenuta per mancata comunicazione reddito art.35 comma 10 bis D.L. 207/2008». Inoltre, un'informativa breve sarà disponibile nell'area riservata My Inps e inviata tramite email/Pec. Qualora, nonostante la sospensione, la dichiarazione non viene presentata, l’Inps procederà alla revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito erogate provvisoriamente.
La revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito dell'anno 2021 avverrà alla scadenza del termine del 19 settembre 2025 in
assenza della dichiarazione reddituale. Per evitare la revoca, i pensionati interessati devono presentare, rivolgendosi al patronato, una
ricostituzione reddituale attraverso il servizio di invio “ricostituzione reddituale per sospensione art. 35 comma 10bis D.L. 2007/2008”, indicando i redditi rilevanti relativi all'anno 2021. Le sedi territoriali dell'INPS sono state incaricate di dare la massima priorità a queste ricostituzioni reddituali.