Sicurezza sociale, entra in vigore l'accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania: garantita la portabilità dei diritti. Nell'informativa diffusa dal Patronato Inac si rende noto che l’Inps con la circolare 106 del 1° luglio 2025 ha illustrato le disposizioni in materia previdenziale dell’accordo firmato a Roma il 6 febbraio 2024 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania e ratificato con la legge N° 29 del 11 marzo 2025.
SICUREZZA SOCIALE, L'ACCORDO ANNUNCIATO DA INPS TRA ITALIA E ALBANIA
Il documento riepilogato dal responsabile dell'area normativa Romolo Esposito, spiega l'Accordo siglato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania in materia di sicurezza sociale che è entrato in vigore dal 1° luglio 2025, e che disciplina la gestione e il calcolo delle prestazioni pensionistiche. L'obiettivo principale di questo Accordo è coordinare le legislazioni in materia di sicurezza sociale dei due Stati per garantire la portabilità dei diritti e assicurare la parità di trattamento delle persone assicurate.
Una domanda di pensione presentata all'Istituzione competente di uno dei due Stati contraenti è considerata validamente presentata anche all'Istituzione competente dell'altro Stato. Se il richiedente risiede in uno Stato terzo, la domanda può essere presentata all'Istituzione competente di uno dei due Stati contraenti.
SICUREZZA SOCIALE, GLI UFFICI INPS COMPETENTI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di pensione presentate dai residenti in Albania sono gestite dal Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Perugia. Quelle presentate dai residenti in Italia sono gestite dalla Struttura territoriale competente in base al criterio della residenza. Per gli iscritti alla Gestione pubblica, la gestione delle domande è affidata alla Struttura territoriale dell'INPS a cui fa capo l'ultimo ente datore di lavoro dell'iscritto.
Le Istituzioni competenti (INPS per l'Italia e Instituti i Sigurimeve Shoqërore (ISSH) per l'Albania) hanno predisposto formulari di collegamento bilingue (italiano-albanese) per lo scambio di dati nella trattazione delle domande di pensione. Questi includono, ad esempio:
◦IT/AL 205 e AL/IT 205 (certificazione dei periodi assicurativi);
◦IT/AL 1 e AL/IT 1 (trasmissione di documenti e/o richiesta informazioni);
◦IT/AL 2 e AL/IT 2 (domanda di pensione di vecchiaia e anticipata);
◦IT/AL 3 e AL/IT 3 (domanda di pensione ai superstiti);
◦IT/AL 4 e AL/IT 4 (domanda di pensione di invalidità/inabilità);
◦IT/AL 5 e AL/IT 5 (notifica della decisione);
◦IT/AL 213 e AL/IT 213 (perizia medica particolareggiata);
◦IT/AL 7 e AL/IT 7 (richiesta di rimborso spese per visite mediche)5.
Questi formulari facilitano lo scambio di informazioni tra le istituzioni e gli operatori. L'ISSH ha comunicato che i periodi assicurativi precedenti al 2012 non sono disponibili nei loro archivi elettronici e devono essere valutati e certificati dall'ISSH stesso. Se un assicurato dichiara periodi antecedenti al 2012, l'INPS si limiterà a trasmettere la documentazione all'ISSH per le verifiche.
SICUREZZA SOCIALE TRA ITALIA E ALBANIA, LO SCAMBIO GRATUITO DELLE INFORMAZIONI
Le Autorità e le Istituzioni competenti dei due Stati si scambieranno gratuitamente le informazioni necessarie e si forniranno reciproca assistenza e collaborazione per l'applicazione dell'Accordo, utilizzando le rispettive lingue nazionali. I documenti presentati non richiedono alcuna legalizzazione o altra formalità simile da parte delle autorità diplomatiche e consolari. Le Istituzioni pagano le prestazioni direttamente ai beneficiari nella valuta ufficiale dello Stato che effettua il pagamento, indipendentemente dalla residenza del beneficiario. Al momento della domanda, il beneficiario deve indicare l'indirizzo di residenza, la banca, l'IBAN e altre coordinate bancarie.
L'Istituzione che ha pagato una prestazione indebita può richiedere all'Istituzione dell'altro Stato, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l'importo non dovuto dagli arretrati o da altre prestazioni spettanti. Il recupero avviene secondo le condizioni e i limiti della legislazione dello Stato che effettua la trattenuta, utilizzando formulari specifici come:
o IT/AL R01/AL/IT R01 (richiesta/risposta di informazioni per il recupero),
o IT/AL R02/AL/IT R02 (recupero su arretrati/pagamenti in corso),
o IT/AL R03/AL/IT R03 (notifica di pagamento).
Tutte le informazioni scambiate sono considerate riservate e devono essere utilizzate esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'Accordo, con clausole specifiche sul trasferimento dei dati personali.
L'ACCORDO PREVEDE LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI DI ASSICURAZIONE
L'Accordo prevede la totalizzazione dei periodi di assicurazione e equivalenti non sovrapposti, maturati in entrambi gli Stati contraenti, ai fini dell'acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto a una prestazione.
La totalizzazione si applica solo se il diritto alla prestazione non è già perfezionato con i soli periodi maturati in uno dei due Stati. È richiesto un periodo assicurativo minimo di 52 settimane. In caso di sovrapposizione, i periodi sono considerati una sola volta. Ciascuna Istituzione considera solo i periodi non sovrapposti compiuti secondo la propria legislazione. I periodi di assicurazione inferiori a 52 settimane che non danno diritto a pensione nello Stato in cui sono maturati, vengono utilizzati dall'altro Stato per l'acquisizione del diritto e il calcolo della pensione.
Se la legislazione subordina la prestazione a periodi compiuti in un regime speciale, vengono totalizzati solo i periodi compiuti in un regime equivalente dell'altro Stato o nella stessa professione/occupazione. Se i periodi nel regime speciale non sono sufficienti, vengono utilizzati per il regime generale. Le pensioni in regime internazionale vengono calcolate secondo le regole del pro-rata.
SICUREZZA SOCIALE, CIASCUNO STATO INTEGRA AL TRATTAMENTO MINIMI LE PENSIONI IN REGIME INTERNAZIONALE
Ciascuno Stato integra al trattamento minimo le pensioni in regime internazionale, se il beneficiario risiede sul suo territorio, e l'integrazione è a carico esclusivo dello Stato di residenza. Se il beneficiario risiede in uno Stato terzo, l'ITM è esportabile se ricorrono i requisiti della normativa italiana (ad esempio, il requisito reddituale e un requisito contributivo di almeno 520 settimane per le
pensioni in regime internazionale).
L'Accordo non si applica all'assegno sociale e alle altre prestazioni non contributive a carico della fiscalità generale, ad eccezione di quanto previsto per l’ITM. Se i requisiti per la pensione non sono soddisfatti contemporaneamente in entrambi gli Stati, il diritto alla
pensione decorre quando tali requisiti sono perfezionati in ciascuno Stato. Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, sulla base dei soli periodi di lavoro soggetti a contribuzione contro la disoccupazione compiuti sotto tale legislazione, l’Istituzione competente di detto Stato tiene conto, nella
misura necessaria, dei corrispondenti periodi di lavoro compiuti sotto la legislazione dell’altro Stato contraente.
Condizione necessaria per la totalizzazione è che il lavoratore sia stato da ultimo, per almeno 6 mesi, soggetto alla legislazione in virtù della quale viene richiesta la prestazione. Qualora l’interessato abbia maturato in Italia meno di sei mesi di assicurazione contro la disoccupazione, non opera la totalizzazione con i periodi albanesi, ma lo stesso ha diritto a una prestazione NASpI secondo i requisiti previsti.
LE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE
Il beneficiario delle prestazioni di disoccupazione che si reca nell’altro Stato contraente per la ricerca di un lavoro, conserva il diritto a tali prestazioni, alle condizioni fissate dalla legislazione dello Stato in cui il diritto è stato acquisito, per la durata massima di 3 mesi.
Nei casi in cui il diritto alle prestazioni in denaro di malattia (compresa la tubercolosi) e maternità a carico dell’assicurazione italiana non sia perfezionato sulla base dei soli periodi di assicurazione maturati in Italia, i requisiti contributivi possono essere perfezionati con la totalizzazione dei periodi compiuti in Albania.
Le disposizioni dell'Accordo si applicano a tutte le domande di prestazioni presentate a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo (1° luglio 2025). I periodi assicurativi maturati prima di tale data sono considerati, ma la decorrenza dei diritti non può essere anteriore al 1° luglio 2025.