Sgravio contributivo per contratti di solidarietà. L'Istituto pubblica le istruzioni contabili per recuperare i contributi sulle risorse stanziate per l'anno 2022. Lo sgravio si cumula con la decontribuzione sud, pertanto, i datori di lavoro con sede di lavoro nelle zone svantaggiate, fruiscono dello sgravio sulla parte residua di contributi dopo la riduzione del 30% (decontribuzione sud).
Le istruzioni appena pubblicate da Inps si riferiscono alle imprese soggette a Cigs che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi con riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20% al fine di evitare licenziamenti. "Per l’anno 2022 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del decreto legislativo n. 148/2015, nonché le imprese che avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente" si legge nella circolare.
SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER CONTRATTI DI SOLIDARIETA', IL CALCOLO DELLA RIDUZIONE CONTRIBUTIVA
La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell’orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà. Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.
Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore. Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35 per cento sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20 per cento rispetto a quello contrattuale.
LE FORME DI CONTRIBUZIONE ESCLUSE DAL PROVVEDIMENTO
Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione dovute dai datori di lavoro interessati:
LA MISURA DELLO SGRAVIO
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento. La misura della riduzione contributiva è pari al 35 per cento della contribuzione a carico del datore di lavoro.
L'effettiva misura di ciò che è possibile conguagliare è l'importo comunicato alle imprese interessate come limite «massimo» d'incentivo fruibile, fermo restando che possono essere conguagliate solo e soltanto le somme effettivamente spettanti, calcolate sulla base delle retribuzioni dei lavoratori che, mese per mese, hanno avuto un orario di lavoro ridotto in misura superiore al 20%.
LO SGRAVIO E' CUMULABILE CON "DECONTRIBUZIONE SUD"
Inps conferma che lo sgravio è cumulabile con il beneficio della cd. «Decontribuzione Sud», introdotta per la pandemia Covid-19, a favore dei datori di lavoro con sede di lavoro nelle regioni c.d. svantaggiare: Abruzzo, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. I datori di lavoro con sede di lavoro in una delle zone svantaggiate, pertanto, possono fruire dello sgravio sulla parte residua di contributi dopo la riduzione del 30%.
Nello specifico le operazioni di conguaglio dovranno avvenire entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del documento, cioè entro il 16 agosto 2024 tramite il flusso Uniemens inserendo nell’elemento <CausaleACredito> il codice causale di nuova istituzione “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell’art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”; e nell’elemento <ImportoACredito> il relativo importo.
Le aziende che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).