Dal 30 novembre al 10 dicembre 2026 decorrerà il termine per l’inoltro delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2026, attraverso l’applicativo web "sgravicdsonline”.
L’applicativo è operativo dal 2 novembre al 10 dicembre di ogni anno per la precompilazione delle istanze ed è disponibile nel sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nella sezione dedicata “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” (ove è possibile consultare anche la normativa di riferimento), oppure accedendo direttamente alla pagina del Ministero dedicata.
DECONTRIBUZIONE PER CONTRATTI DI SOLIDARIETA' INDUSTRIALI, I BENEFICIARI
La decontribuzione per i contratti di solidarietà industriali è una misura che riconosce ai datori di lavoro una riduzione della contribuzione previdenziale dovuta per i lavoratori interessati da contratti di solidarietà difensivi di tipo A.
Possono accedere alla misura le imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà difensivi di tipo A e che rispettano i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il beneficio è riconosciuto con riferimento ai lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà e interessati da una riduzione dell'orario di lavoro superiore al 20% e consiste in una riduzione del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Lo sgravio è riconosciuto per la durata dell'accordo di solidarietà e comunque per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile, nei limiti delle risorse stanziate annualmente sul Fondo per l'occupazione.
COME PRESENTARE ISTANZA
Le domande di accesso alla riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali devono essere presentate esclusivamente attraverso l'applicativo web "sgravicdsonline", disponibile nella pagina dedicata.
L'accesso all'applicativo web è consentito esclusivamente mediante credenziali SPID o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
La richiesta di sgravio deve essere presentata attraverso un'unica istanza per ciascun contratto di solidarietà, con riferimento all'intero periodo di riduzione dell'orario di lavoro previsto dall'accordo. Nel caso in cui siano stati sottoscritti accordi di solidarietà distinti, anche se consecutivi, è necessario presentare una domanda separata per ciascun accordo, riferita al relativo periodo di riduzione oraria.