Operai dell'edilizia, istruzioni per richiedere la riduzione contributiva del 11,5% per il 2024. Come confermato dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 maggio scorso, si applica la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,5%. L'Inps rende noto che per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2024 hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio può essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2025. I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in oggetto, relativa all’anno 2024, fino al 15 febbraio 2025.
OPERAI DELL'EDILIZIA, IN COSA CONSISTE LA RIDUZIONE SUI CONTRIBUTI
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,5%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, ai lavoratori a tempo parziale.
Possono accedere al beneficio i datori di lavoro:
OPERAI DELL'EDILIZIA, INPS ILLUSTRA LE MODALITA' OPERATIVE
Con la circolare dell'11 novembre scorso n. 93, Inps illustra le modalità operative per l’invio, la gestione delle istanze di accesso al beneficio e la compilazione del flusso UNIEMENS.
Il beneficio può essere fruito utilizzando le denunce contributive UNIEMENS fino al mese di competenza “gennaio 2025”. I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione di questa riduzione contributiva, fino al 15 febbraio 2025.
Relativamente all’anno 2024, la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo, che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero strutturale per l’occupazione giovanile, previsto dall’articolo 1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205). E l'agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà.