Riscatto periodi non coperti da contribuzione, ecco le istruzioni dell'Inps. Con la circolare n.69 del 29 maggio scorso, l'Istituto di Previdenza fornisce indicazioni relative alla facoltà di riscatto periodi non coperti da contribuzione, così come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, che lo ha rintrodotto nell'ordinamento per il biennio 2024-2025.
RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE, CHI PUO' ACCEDERE
In particolare, possono accedere al riscatto solo i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dal 1° gennaio 1996) e che non siano titolari di pensione. Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.
Possono, quindi, beneficiare del riscatto i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. A tale fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale.
L’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.
RISCATTO PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE, LA DURATA DEL PERIODO RISCATTATO
Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.
Pertanto, coloro che non abbiano aderito alla precedente facoltà di riscatto, di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019, possono avvalersi della presente facoltà nei limiti dei cinque anni, mentre coloro che abbiano già effettuato il riscatto dei periodi contributivi in base ai citati commi da 1 a 5 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019 possono presentare un’ulteriore domanda di riscatto, nella misura massima di cinque anni, al ricorrere dei prescritti requisiti.
Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative richiamate dalla disposizione in esame.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANCHE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DURANTE NEL CORSO DEL RAPPORTO LAVORATIVO
Ai sensi del comma 128 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini. A differenza di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019, il citato comma 128 non prevede che l’onere versato sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento.
Ne consegue che per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.
Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.