Con la recente circolare l’Istituto, su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, fornisce indicazioni in merito al contenuto e alla portata applicativa della nuova tipologia di riscatto introdotta dalla normativa.
In particolare, la legge 106/2025, “Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche”, prevede, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.
RISCATTO DEL CONGEDO, COSA SPETTA AL DIPENDENTE
Durante il periodo di congedo, il dipendente:
Il congedo è compatibile con eventuali altri benefici economici o giuridici e la sua fruizione comincia quando si esauriscono gli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente a qualsiasi titolo. Il periodo di congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali. Il dipendente può, comunque, procedere al riscatto del periodo di congedo mediante versamento dei relativi contributi, secondo quanto previsto per la prosecuzione volontaria dalla normativa vigente.
RISCATTO DEL CONGEDO, I CHIARIMENTI DELL'INPS
Nello specifico, l’INPS chiarisce:
I PERIODI OGGETTO DI RISCATTO
I periodi di congedo riscattabili ai sensi della norma in trattazione non possono essere antecedenti all’entrata in vigore della legge stessa (9 agosto 2025) e non possono eccedere complessivamente il limite massimo di ventiquattro mesi, continuativi o frazionati, nell’arco della vita lavorativa.
La specifica tutela riconosciuta dall’articolo 1, comma 1, della legge n. 106/2025, implica, inoltre, che i periodi ammessi a riscatto non rientrano:
Il periodo da ammettere a riscatto, inoltre, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso la Gestione previdenziale in cui è presentata la domanda medesima, ma anche in qualsiasi altra forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).