Riforma disabilità. La procedura semplificata allarga il campo di azione: Si estende la sperimentazione della riforma della disabilità. A partire dal 1° marzo la sperimentazione verrà estesa a ulteriori 40 province di tutt’Italia, aggiungendosi ai territori in cui la sperimentazione è già operativa da oltre un anno (fase 1 dal 1° gennaio 2025) o dal 30 settembre 2025 (fase 2). La sperimentazione terminerà il 31 dicembre 2026 per lasciare spazio all’entrata a regime della riforma in tutt’Italia a partire dal 1° gennaio 2027.
La sperimentazione è prevista dal dlgs n. 62/2024 che ha cambiato modalità e criteri di accertamento della condizione di disabilità. In base alle nuove norme il procedimento è affidato in via esclusiva all’Inps per tutto l'intero territorio nazionale. Dal 1° gennaio 2025 la sperimentazione è in atto in 9 province (Brescia, Catanzaro, Firenze, Forlì-Cesena, Perugia, Frosinone, Salerno, Sassari, Trieste) e durerà l’intero periodo di due anni, cioè fino al 31 dicembre 2026. Dal 30 settembre 2025 è stata estesa alle province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo, Vicenza.
RIFORMA DELLA DISABILITA', GLI AGGIORNAMENTI INTRODOTTI DAL NOVELLATO
Il Decreto Pnrr prevede che un’ulteriore estensione, dal 1° marzo 2026, a 40 nuove province: Chieti, Potenza, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia, Caserta, Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna, Pordenone, Udine, Roma, La Spezia, Savona, Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio, Ancona, Ascoli Piceno, Campobasso, Asti, Cuneo, Torino, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Messina, Arezzo, Massa Carrara, Bolzano, Terni, Treviso, Venezia e Verona.
La novità principale è il nuovo approccio all’accertamento della disabilità con una «valutazione di base» che vede l’Inps l’accertatore unico, con la presenza di due certificati soltanto: quello introduttivo (alla valutazione della disabilità) e quello di accertamento (della disabilità).
Il primo dà avvio all’accertamento e fissa anche il periodo a partire dal quale si ha diritto a eventuali prestazioni economiche, ossia dal mese successivo alla data di trasmissione del certificato. A partire da tale data, inoltre, l’interessato può comunicare all’Inps i dati socio-economici, al fine di accelerare l’erogazione di tutte le eventuali prestazioni economiche cui ha diritto.
L'ITER DEL CERTIFICATO DI DISABILITA' E I NUOVI TERMINI TEMPORALI
La disabilità è accertata con l’unica valutazione relativa, contemporaneamente, ai livelli di sostegno, sostegno intensivo, invalidità civile, cecità civile, sordità civile, nonché inclusione scolastica. In esito all’accertamento viene emesso il «certificato attestante la condizione di disabilità» che è unico e complessivo di ogni accertamento.
Nuovi anche i termini del procedimento di valutazione decorrenti dall’invio del certificato introduttivo: 15 giorni per la valutazione di patologie oncologiche; 30 per la valutazione di soggetti minori; 90 negli altri casi.
L’Inps spiega che tutti i certificati medici introduttivi redatti fino al 28 febbraio con le modalità precedenti alla riforma, nelle 40 province interessate, dovranno essere inderogabilmente completati con la trasmissione all’Inps della domanda entro la stessa data del 28 febbraio.
L’invio della domanda potrà ancora avvenire tramite il Patronato Inac Cia. A partire dal 1° marzo, poi, l’avvio del procedimento per l’accertamento della condizione di disabilità potrà avvenire solo e soltanto tramite il nuovo «certificato medico introduttivo».