Riforma della disabilità, dal 1° gennaio 2025 la sperimentazione del certificato medico introduttivo in nove province. Mentre dal 1° gennaio 2026 verrà estesa a tutto il territorio nazionale. Si introduce quanto stabilito dal decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”.
In vista della partenza della sperimentazione nelle nove provice indicate, l'Istituto di Previdenza rende noto che per tutti i certificati introduttivi redatti fino al 31 dicembre 2024, il medico certificatore deve comunicare al cittadino che se è residente (e domiciliato) o domiciliato (ovunque sia residente) in una delle province in sperimentazione, la domanda amministrativa deve essere presentata all’Inps entro il 31 dicembre 2024.
RIFORMA DELLA DISABILITA', PARTE LA SPERIMENTAZIONE PER SEMPLIFICARE IL RICONOSCIMENTO
Dal 1° gennaio 2025 per avviare il procedimento valutativo di base sarà sufficiente l’invio telematico del certificato medico introduttivo per i soggetti residenti in nove province: Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari. Non servirà più, quindi, l’invio della domanda amministrativa da parte del cittadino o degli altri enti. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 4014/2024 in cui spiega che dal 1° gennaio 2026 la novità sarà in vigore su tutto il territorio nazionale.
RIFORMA DELLA DISABILITA', IL CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO
L’articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2024 accentra all’Inps in via esclusiva la competenza all’accertamento della condizione di disabilità disponendo che il procedimento valutativo si attiva tramite la presentazione telematica del certificato medico introduttivo. Quest’ultimo deve essere rilasciato dai medici in servizio presso le Aziende sanitarie locali, le Aziende ospedaliere, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e i centri di diagnosi e cura delle malattie rare.
Il certificato può essere rilasciato e trasmesso anche dai medici di medicina generale, dai pediatri di libera scelta, dagli specialisti ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale, dai medici in quiescenza iscritti all’albo, dai liberi professionisti e dai medici in servizio presso strutture private accreditate.
I DATI RICHIESTI PER LA COMPILAZIONE DEL CERTIFICATO
l certificato dovrà recare:
i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria della persona per cui si richiede la valutazione di base;
la documentazione relativa all’accertamento diagnostico, comprensivo di dati anamnestici e catamnestici, inclusi gli esiti dei trattamenti terapeutici di natura farmacologica, chirurgica e riabilitativa;
la diagnosi codificata in base al sistema di classificazione internazionale delle malattie (ICD);
il decorso e la prognosi delle eventuali patologie riscontrate.