Reddito di cittadinanza, i percettori che hanno iniziato attività di inclusione possono completarle. Lo rende noto il Ministero del Lavoro nella nota pubblicata il 14 novembre. L'informativa annuncia che anche dopo la sospensione del sussidio gli ex percettori di reddito di cittadinanza che sono in carico ai servizi sociali o ai centri per l'impiego, possono completare le misure di inclusione sociale programmate. Le spese saranno coperte dal Fondo Povertà e consentiranno di completare il progetto personalizzato. Si tratta di quei cittadini che hanno aderito al patto di inclusione e che si ritrovano "a metà strada" tra l'interruzione del reddito e il completamento del persorso progettuale.
Il Ministero del Lavoro sottolinea che le spese saranno a carico della Quota Servizi Del Fondo Povertà.
REDDITO DI CITTADINANZA, EX PERCETTORI IMPIEGATI NEI COMUNI PER PROGETTI DI UBBLICA UTILITA'
Per quanto riguarda i PUC, i progetti utili alla collettività, i finanziamenti a valere su tale fondo possono essere ammessi per i progetti a titolarità dei Comuni previsti dai Patti per l’inclusione sociale, per il lavoro e quelli a cui parteciperanno ex percettori del Reddito di Cittadinanza e beneficiari del supporto per la formazione e il lavoro.
GLI INTERVENTI FINANZIABILI CON LA QUOTA SERVIZI FONDO POVERTA'
La nota licenziata dal Ministero del Lavoro fornisce importanti chiarimenti in merito agli interventi finanziabili con la Quota Servizi del Fondo Povertà con particolare riferimento ai beneficiari del reddito di cittadinanza.
Infatti gli interventi della quota servizi 2018-2020 e 2021-2023 del Fondo riguardano i percettori del sussidio economico che, fino al 31 dicembre, si trovano in carico ai servizi sociali e/o ai centri per l’impiego. Secondo quanto previsto dal Decreto Lavoro all’articolo 6 comma 9, tali quote sono destinate al potenziamento degli interventi in favore dei beneficiari del nuovo assegno di inclusione (ADI) e alle famiglie in simili condizioni di disagio economico a partire dalla data di istituzione del sostegno. Infine, il Ministero aggiunge che questa previsione trova applicazione solo a partire dal 1° gennaio 2024 (data da cui sarà operativo l’ADI).
REDDITO DI CITTADINANZA, AMMESSA LA PROSECUZIONE DI INTERVENTI SE GIA' PREVISTI DAL PATTO DI INCLUSIONE
Per i beneficiari del reddito di cittadinanza che si sono visti sospendere il sussidio a causa del superamento del limite di 7 mensilità, il Ministero comunica che è ammessa la prosecuzione degli interventi di inclusione sociale, se già previsti oppure se rappresentano una naturale continuazione del Patto di inclusione sociale già stipulato. In questi casi la spesa che ne deriva, sarà a carico della Quota Servizi del Fondo Povertà.
COSA FINANZIA IL FONDO POVERTA'
Nella nota si chiarisce che con particolare riferimento ai progetti utili alla collettività (PUC), in attesa della disciplina che dovrà essere definita dal decreto previsto dall’articolo 6 comma 5-bis del DL n. 48/2023, le risorse del Fondo Povertà possono finanziare i progetti a titolarità dei Comuni previsti nell’ambito dei Patti per l’inclusione sociale, nei Patti per il lavoro e quelli ai quali parteciperanno:
le persone a cui è stato sospeso il RdC nel 2023 e che, volontariamente, intendono svolgere i PUC per massimo 6 mesi;
i beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro, che richiedono di partecipare su base volontaria ai PUC, nelle more della definizione del decreto citato.
Per quanto riguarda quest’ultima categoria, la spesa è ammissibile dal 1° settembre 2023, data di partenza del SFL.
Il Ministero, inoltre, ricorda che il decreto direttoriale n. 272 del 4 settembre 2023, ha esteso le coperture assicurative INAIL agli ex percettori del RdC e ai beneficiari del SFL che partecipano volontariamente ai PUC. Il finanziamento dei relativi oneri, infatti, è a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare di Azione e Coesione “Inclusione 2014-2020” per l’attuazione dell’operazione “PUC INAIL”.