Proroga dell'incentivo al posticipo di pensionamento, confermata per il 2026 la misura che lascia in busta paga i contributi previdenziali. La legge di bilancio 2026 proroga l’incentivo al posticipo del pensionamento anche ai lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti per la pensione anticipata e scelgono di continuare a lavorare. Per effetto della modifica disposta dal comma 194 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2026, la facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori e relativi all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, è riconosciuta in favore dei lavoratori dipendenti che maturano, entro il 31 dicembre 2026, il requisito contributivo del citato decreto-legge n. 201/2011 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente.
PROROGA DELL'INCENTIVO AL POSTICIPO DI PENSIONAMENTO ANCHE PER IL 2026
La misura consente di rinunciare all’accredito contributivo della quota a carico del lavoratore per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), con conseguente corresponsione in busta paga dell’importo equivalente, non imponibile ai fini fiscali. Resta, invece, fermo l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.
CHI PUO' BENEFICIARE DELL'INCENTIVO
Possono beneficiare dell’incentivo i lavoratori dipendenti iscritti all’AGO o alle forme sostitutive ed esclusive che:
La facoltà non è riconosciuta ai lavoratori del Fondo Volo con requisiti contributivi ridotti, mentre per gli autoferrotranvieri valgono le specifiche regole previste dalla normativa di settore.
L’incentivo cessa in caso di accesso alla pensione diretta, al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o in caso di revoca della rinuncia da parte del lavoratore.
LA PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO
Per ottenere l’incentivo al posticipo del pensionamento è necessario presentare domanda all’INPS. L’Istituto verifica i requisiti e comunica l’esito, tramite il servizio “Comunicazione bidirezionale” al lavoratore e al datore di lavoro, che potrà applicare l’incentivo solo dopo l’assenso dell’Istituto.
Per le modalità operative e i dettagli applicativi si rinvia alla circolare INPS 22 settembre 2023, n. 82, alla circolare INPS 16 giugno 2025, n. 102 e alla circolare INPS 25 febbraio 2026, n. 19.