Previdenza piccoli coloni e compartecipazione familiare equiparata ai lavoratori agricoli a tempo determinato. Con la recemte circolare l’Istituto di Previdenza illustra la natura giuridica dei contratti di piccola colonia e di compartecipazione stagionale e ne chiarisce la gestione del rapporto previdenziale. Dal punto di vista previdenziale, i piccoli coloni, i compartecipanti e i loro familiari sono equiparati ai lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD) per quanto riguarda l'accredito contributivo (iscrizione negli elenchi annuali) e l'accesso alle prestazioni di disoccupazione agricola, malattia e maternità.
PREVIDENZA PICCOLI COLONI, LA NATURA GIURIDICA DEI CONTRATTI
A differenza del contratto di affitto - che è un contratto di scambio (godimento del fondo versus corrispettivo) - i contratti di piccola colonia e di compartecipazione stagionale rientrano nel campo dei contratti associativi. L'elemento causale comune a entrambi i contratti è l'esercizio associato dell'impresa agricola (o di una sua fase) e la ripartizione dei prodotti e degli utili in natura tra concedente e concessionario, con assunzione del rischio di impresa – seppure attenuato – da parte di entrambi.
Per essere validi, i contratti devono avere una forma scritta ed essere registrati all’Agenzia delle Entrate. Contratti verbali o non registrati non consentono l’accredito contributivo.
LA GESTIONE DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE
La dichiarazione per attivare il rapporto previdenziale deve essere inviata entro 30 giorni dalla stipula del contratto, così come eventuali variazioni successive. Il rapporto previdenziale si chiude automaticamente il 31 dicembre di ogni anno, anche se il contratto dura più a lungo.
Per la piccola colonia, se il rapporto prosegue l’anno seguente, è necessario presentare una domanda di rinnovo entro il 30 gennaio. Se il concedente non presenta la dichiarazione, può farlo il concessionario entro 60 giorni dall’inizio dell’anno.