Previdenza complementare, prestazioni in rendita a durata definita per un numero di anni pari alla speranza di vita attesa. La prestazione può essere erogata in rate annuali o con prelievi flessibili e in forma frazionata per almeno cinque anni. Dal 2026 gli iscritti alle forme di previdenza complementare hanno una nuova possibilità per la riscossione della prestazione finale. Accanto alle opzioni già previste – capitale o rendita vitalizia – la Legge di Bilancio 2026 introduce la rendita a durata definita, una modalità intermedia pensata per rendere più flessibile l’uscita dal fondo pensione.
PRESTAZIONI IN RENDITA A DURATA DEFINITA, DI COSA SI TRATTA
Le prestazioni in rendita a durata definita, tipiche della previdenza complementare, sono pagamenti periodici (es. mensili) che integrano la pensione pubblica per un periodo di tempo stabilito (es. 5, 10, 15 anni), non per tutta la vita, con opzioni di erogazione frazionata o in capitale residuo ai beneficiari in caso di decesso dell'aderente prima della scadenza. Queste modalità sono state modificate dalle normative 2026, offrono flessibilità e prevedono regimi fiscali specifici, con una tassazione agevolata per le erogazioni frazionate.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE, CON LA RENDITA A DURATA DEFINITA L'ADERENTE RINUNCIA A QUELLA VITALIZIA
Scegliendo la rendita a durata definita, l’aderente rinuncia alla rendita vitalizia e ottiene una prestazione calcolata sulla base degli anni di vita residua, determinati secondo le tavole Istat al momento dell’opzione. Il montante accumulato viene così suddiviso in rate annuali. Ad esempio, con un montante di 100.000 euro e una vita residua stimata in 20 anni, la prestazione annua sarà pari a 5.000 euro.
In alternativa alla rata annuale, è possibile optare per prelievi flessibili, nei limiti delle rate maturate e non riscosse. La flessibilità, quindi, non è illimitata ma resta ancorata al meccanismo di calcolo previsto dalla norma.
PRESTAZIONI IN RENDITA A DURATA DEFINITA, L'EROGAZIONE FRAZIONATA DEL MONTANTE
Un’ulteriore opzione prevista dalla riforma è l’erogazione frazionata del montante su un periodo minimo cinque anni. In questo caso, il riferimento non è più la vita residua ma un arco temporale concordato. Se, ad esempio, il montante è pari a 100.000 euro e l’erogazione viene scelta su cinque anni, la prestazione annua sarà di 20.000 euro.
Al momento dell’esercizio dell’opzione, il beneficiario può inoltre indicare soggetti titolari del riscatto della prestazione in caso di premorienza. Si tratta di una differenza rilevante rispetto alla rendita vitalizia, che si estingue con il decesso dell’iscritto.