Prestazioni occasionali di lavoro agricolo compatibili con Naspi e DisColl. Con la circolare n. 89 del 7 novembre l'Inps si pronuncia sulla compatibilità delle indennità di disoccupazione con il lavoro agricolo subordinato occasionale entro i limiti della legge 197/2022. L'Istituto conferma la compatibilità fra percezione di indennità di disoccupazione dei lavoratori subordinati Naspi e autonomi (Discoll) con prestazioni occasionali di lavoro agricolo. Si tratta di una possibilità aperta dalla Legge di Bilancio 2023 tesa ad assicurare la continuità delle attività stagionali del settore agricolo e si riferisce solo al biennio 2023-2024.
PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AGRICOLO, TERMINI DI DURATA
L'Istituto precisa in particolare i limiti di compatibilità previsti in termini di durata e il trattamento fiscale dei compensi mentre non fornisce ancora indicazioni sugli aspetti contributivi.
L'INPS attraverso la circolare appena licenziata sottolinea che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono:
attività di natura stagionale
di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore
svolte da precise categorie di lavoratori
PRESTAZIONI OCCASIONALI DI LAVORO AGRICOLO, LE CATEGORIE DI LAVORATORI INDICATE
Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono svolte da determinate categorie di lavoratori:
disoccupati;
percettori di reddito di cittadinanza o indennità di diosccupazione o altri ammortizzatori sociali;
pensionati di vecchiaia o di anzianità;
giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, nei periodi liberi da impegni scolastici;
detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno o in semilibertà.
percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
COMPENSO ESENTE DA IMPOSIZIONI FISCALI
Il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile. Sono dovuti i contributi unificati previdenziale e assistenziale nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (articolo 1, comma 45, della legge 220/2010).
Le prestazioni occasionali possono essere svolte senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso che ne deriva.
COMPATIBILITA' DELLA NASPI E DISCOLL
Le indennità Naspi e DisColl percepite durante i periodi di lavoro occasionale agricolo non sono soggette a sospensione, riduzione o decadenza previsti dagli articoli 9,10,11 del DLGS 22/2015. I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili anche con i trattamenti pensionistici. La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per queste prestazioni lavorative risulta utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.
Gli accrediti figurativi delle indennità sono ridotti in misura pari agli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro.