Con la recente circolare l’Inps, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha fornito nuove indicazioni operative per l’accesso alle prestazioni di accompagnamento alla pensione(isopensione) e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali.
Le istruzioni riguardano i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai quali si applicano le regole del sistema contributivo.
PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE, I REQUISITI PER ACCEDERE
La circolare chiarisce le modalità di verifica dei requisiti necessari per l’accesso alle prestazioni di esodo finalizzate al conseguimento della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata finanziate dai datori di lavoro.
Tra gli aspetti principali, viene precisato che l’accertamento del requisito dell’“importo soglia” deve essere effettuato prendendo come riferimento l’importo dell’assegno sociale vigente al momento dell’accesso all’esodo. In particolare, l’importo della prestazione di esodo deve risultare almeno pari all’assegno sociale per l’accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni di età e 20 anni di contribuzione) o alle soglie previste per la pensione anticipata (64 anni di età e 20 anni di contribuzione).
PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE, IL RAGGIUNGIMENTO DELL'IMPORTO SOGLIA
Salvo per chi accederà alla pensione di vecchiaia con gli attuali 71 anni di età e 5 mesi di contribuzione effettiva per i quali non è richiesto alcun importo minimo della pensione maturata, negli altri casi occorre, come è noto, avere acquisito un importo minimo della pensione pari a:
- l’importo dell’assegno sociale per la pensione di vecchiaia (nel 2026 pari a 546,24 euro mensili);
- 3 volte l’importo dell’assegno sociale (1.638,72 euro mensili) per la pensione anticipata con 64 anni attuali e 20 anni di contribuzione effettiva, che si riduce a 2,8 volte l’assegno sociale per le donne con 1 figlio (1.529,47 euro mensili per il 2026) e 2,6 volte l’assegno sociale per le donne con 2 o più figli (1.420,22 euro mensili per il 2026).
Il raggiungimento dell’importo soglia, precisa la circolare 104 dell'Inps, va valutato alla data di accesso all’esodo, applicando:
- il valore dell’assegno sociale dell’anno di esodo;
- il coefficiente di trasformazione vigente a quel momento (basato sull’età dell’interessto al momento dell’esodo), poichè, come precisa la circolare dell’Inps, sulla base di valutazioni statistico-attuariali, è stato dimostrato che il raggiungimento dell’importo soglia alla data di accesso alla prestazione di esodo è indice del fatto che l’importo soglia sarà raggiunto anche al momento dell’accesso al trattamento pensionistico.