Prerogative dipendenti pubblici cessati senza diritto a pensione. Con la circolare n. 56 divulgata dal Settore Tecnico Normativo del patronato Inac, il responsabile Romolo Esposito chiarisce il contenuto del recente messaggio Inps.
"Cari colleghi,
L’Inps con il messaggio n. 2802/2024, ha fornito indicazioni per una omogenea applicazione dei criteri contenuti nella nota operativa Inpdap n. 56/2010, emanata, a suo tempo, a seguito dell’abrogazione della legge 322/1958, operata dall’articolo 12 comma 12-undecies del DL 78/2010 convertito con la legge 122/2010, che consentiva, ai dipendenti pubblici cessati senza diritto a pensione, di costituire posizione assicurativa presso il FPLD dell’Inps.
Con la suddetta nota 56/2010 l’Inpdap aveva puntualizzato che per i dipendenti pubblici cessati dal servizio dal 31/07/2010 senza diritto a pensione la CPA non era più consentita. Invece in caso di cessazione, sempre senza diritto a pensione, entro il 30/07/2010 per
gli iscritti alla CTPS (Cassa Trattamenti Pensionistici dipendenti Stato) la CPA (Costituzione Posizione Assicurativa) opera d’ufficio mentre per gli iscritti a CPDEL (Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali), CPS (Cassa Pensioni Sanitari), CPI (Cassa Pensioni Insegnanti) e CPUG (Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari) è necessaria apposita domanda presentabile dall’interessato anche in data successiva al 30/07/2010.
Si precisa che lo status “senza diritto a pensione” va valutato tenendo conto della sola contribuzione presente in gestione pubblica.
Con il messaggio in argomento l’Inps precisa che la data del 31/07/2010 risulta fondamentale per individuare i termini per la presentazione di eventuali domande di riscatto, computo dei servizi, ricongiunzione e accrediti figurativi. Nello specifico per i dipendenti pubblici cessati senza diritto a pensione entro il 30/07/2010 i termini da rispettare sono i seguenti:
Domanda termine decadenziale
Riscatto |
90 giorni dalla cessazione dal servizio |
Computo dei servizi |
90 giorni dalla cessazione dal servizio |
Ricongiunzione (L 29/79 e L 45/90) |
Ultimo giorno di servizio |
Accredito maternità extra lavoro |
Ultimo giorno di servizio |
Accredito servizio militare |
90 giorni dalla cessazione dal servizio |
Computo e riscatto dei servizi ex artt 11, 12, 13, 14 e 15 del DPR 1092/1973 |
2 anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età |
Per i dipendenti cessati, senza diritto a pensione, dal 31/07/2010 le suddette domande possono essere presentate senza alcun termine di decadenza. Per quel che riguarda la ricongiunzione verso la gestione pubblica, si precisa che è sempre consentita quando il lavoratore, al momento della domanda, risulta iscritto alla gestione pubblica presso cui intende accentrare la contribuzione.
Qualora, invece, il lavoratore fosse cessato dal servizio:
In caso di domanda ex legge 29/79 deve possedere un’anzianità di servizio effettiva di almeno 8 anni nella gestione pubblica verso cui si intende portare la contribuzione;
In caso di domanda ex legge 45/90 deve possedere un’anzianità di servizio effettivo di almeno 10 anni nella gestione pubblica presso cui si indirizza la contribuzione e la relativa domanda potrà essere presentata solo una volta compiuta l’età pensionabile.
Ai sensi dell’art. 9 della legge 274/1991 possono altresì presentare domanda di ricongiunzione anche:
Gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per almeno 8 anni che, per effetto della trasformazione dell’azienda municipalizzata o del servizio già tenuto in gestione diretta degli enti, sono passati alle dipendenze di privati;
I dipendenti appartenenti all’area pubblica.
Infine il messaggio precisa che la CPA può essere annullata qualora l’assicurato riassuma servizio presso lo Stato o in una delle gestioni pubbliche sopra più volte citate.