Portale delle prestazioni di lavoro occasionale, da gennaio la sezione dedicata ai prestatori e agli intermediari di libretto di famiglia. Con il messaggio del 24 dicembre scorso, Inps comunica che sarà rilasciato dal mese di gennaio 2026, all’interno della piattaforma telematica INPS dedicata alle Prestazioni di lavoro occasionali, il nuovo portale dedicato ai Prestatori e Intermediari di Libretto Famiglia.
PORTALE DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE, I LIMITI ECONOMICI ANNUALI
Si ricorda che è possibile svolgere attività lavorativa mediante le prestazioni di lavoro occasionali tramite il Libretto Famiglia o il Contratto di Prestazione Occasionale nel rispetto dei seguenti limiti economici annuali pari a:
a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;
c) prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, per compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
PORTALE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE, LA SEZIONE DEL PRESTATORE ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA INPS
Il portale sarà raggiungibile sul sito internet dell’Istituto, tramite la pagina “Prestazioni di lavoro occasionale: Libretto famiglia”.
Per accedere alle prestazioni, i lavoratori devono registrarsi preventivamente sul portale dedicato e fornire le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi e per il pagamento del compenso da parte dell’INPS. Anche gli intermediari potranno accedere alle scrivanie dell’utilizzatore Libretto famiglia e del prestatore.
GLI ONERI DEL PRESTATORE
E' onere del prestatore autocertificare l’appartenenza a una delle seguenti categorie:
a) titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
b) giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l'università;
c) persone disoccupate, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
d) percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
LA PROCEDURA CONSENTE DI OPZIONARE IL METODO DI PAGAMENTO
Si ricorda la necessità di prestare la dovuta attenzione all’indicazione in procedura delle modalità con cui il lavoratore desidera ricevere il pagamento, in quanto è possibile scegliere tra le seguenti tre modalità di pagamento:
1) bonifico bancario su IBAN;
2) bonifico domiciliato;
3) pagamento immediato (presuppone la generazione di un mandato di pagamento da parte dell’utilizzatore da consegnare al prestatore, che deve presentarlo all’ufficio postale per la riscossione. Se l’utilizzatore non genera il mandato, decorsi 15 giorni dalla prestazione la procedura reindirizza il pagamento verso il bonifico domiciliato ordinario.