Pensioni, i contributi dovuti da artigiani e commercianti per il 2024. Con la circolare n.33 del 7 febbraio scorso l'Inps adegua minimali e massimali per il versamento dei contributi dovuti dai lavoratori autonomi. Prevede l'aumento del 5,4% per recuperare l'inflazione dello scorso anno. La contribuzione minima, cioè dovuta a prescindere dal reddito conseguito, per coprire un anno ai fini pensionistici sfiora i 4.500 euro.
PENSIONI ARTIGIANI E COMMERCIANTI, LE SCADENZE DEI VERSAMENTI
È in calendario per il 16 maggio il primo appuntamento degli artigiani e commercianti con la contribuzione Inps 2024. Qui si registra l'aumento delle aliquote riferite ai collaboratori con età inferiore a 21 anni. Aumento che continuerà anche il prossimo anno fino a parificare l'aliquota a quella dei più anziani.
Le date di pagamento sono le seguenti: 16 maggio 2024, 20 agosto 2024, 18 novembre 2024 e 17 febbraio 2025, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito. Mentre i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale (la quota cioè a conguaglio), a titolo di saldo 2023, primo acconto 2024 e secondo acconto 2024 vanno pagati entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche. I contributi si pagano con il modello F24.
LE ALIQUOTE PER IL 2024
Nel 2024 l'aliquota contributiva è pari al 24% per gli artigiani e del 24,48% per i commercianti; i giovani sino a 21 anni versano un contributo previdenziale del 23,70% se artigiani e del 24,18% se commercianti. Anche quest'anno continua a trovare applicazione - previa domanda dell'interessato - la riduzione del 50% dei contributi nei confronti degli autonomi con più di sessantacinque anni di età, già titolari di pensione a carico dell'istituto.
La base imponibile sulla quale devono essere calcolati i contributi è costituita dalla totalità dei redditi di impresa dichiarati ai fini fiscali prodotti nello stesso anno cui la contribuzione si riferisce, nel rispetto di un minimale e di un massimale. Come base imponibile provvisoria, ai fini del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà quindi fare riferimento al reddito d'impresa da denunciare al Fisco per l'anno 2023 (modello Unico 2024). I versamenti che saranno effettuati a partire dal mese di maggio, costituiscono quindi un acconto, il cui conguaglio (sulla base del reddito definitivo 2023) andrà operato nella primavera del 2025.
MINIMALI E MASSIMALI
Per il 2024 il minimale di reddito ai fini del calcolo della contribuzione dovuta all'Inps per gli iscritti a tali gestioni è di 18.145 euro. Pertanto il contributo minimo, comprensivo della quota del contributo di maternità (7,44 euro), è pari a 4.427,04 euro per i titolari artigiani e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 4.371,80 euro per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni); e a 4.515,43 euro per i titolari commercianti e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (ridotto a 4.460,19 euro per i collaboratori di con meno di 21 anni).
Le aliquote salgono al 25% e al 25,48% (24,70% e 25,18%, i giovani collaboratori con meno di 21 anni) rispettivamente per gli artigiani e commercianti sull'eventuale quota eccedente i 55.008,00 euro, la prima fascia di retribuzione pensionabile, fino al massimale di 91.680,00 euro per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31.12.1995 o sino al massimale di 119.650 euro per i lavoratori non in possesso di contribuzione alla predetta data.
PENSIONI ARTIGIANI E COMMERCIANTI, REGIME AGEVOLATO
L'Inps conferma anche nel 2024 lo sconto contributivo per i lavoratori autonomi che hanno aderito al cd. regime forfettario di cui alla legge 190/2014 che consente loro, su base volontaria, di pagare un contributo ridotto del 35% rispetto alla contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali. Nello specifico il regime si applicherà nel 2024 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2023 che, ove permangano i requisiti di agevolazione fiscale, non abbiano prodotto espressa rinuncia allo stesso.
Invece i soggetti che hanno intrapreso nel 2023 una nuova attività d’impresa per la quale intendono beneficiare nel 2024 del regime agevolato devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2024. I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2024, per la quale intendono aderire al regime agevolato, devono comunicare tale volontà con la massima tempestività rispetto alla ricezione del provvedimento d’iscrizione, in modo da consentire all’Istituto la corretta e tempestiva predisposizione della tariffazione annuale.