Assegno di esodo a rischio per i lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici nei prossimi anni. L’Inps, infatti, non potrà dare più il via libera all’esodo ove i requisiti pensionistici per effetto dei prossimi adeguamenti saranno maturati oltre il periodo massimo di accompagnamento alla pensione. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 558/2026 in cui spiega che sia al datore di lavoro che al lavoratore sarà comunicato, in questi casi, il rigetto delle domande di accesso.
I chiarimenti riguardano i piani di incentivazione all’esodo che le aziende, con il consenso dei lavoratori e della parte sindacale, possono attivare per anticipare l’accesso alla pensione dei lavoratori più anziani. Il nostro ordinamento prevede due strumenti: l’isopensione di cui all’articolo 4 della legge n. 92/2012 per tutte le aziende con un organico superiore a 15 dipendenti; l’assegno straordinario di solidarietà per le aziende ove è istituito un Fondo di solidarietà settoriale. Gli strumenti sono diversi ma finalità è la medesima: l’azienda paga, per il tramite dell’Inps, un assegno di accompagnamento alla pensione e la relativa contribuzione figurativa a favore del lavoratore esodato che, al raggiungimento dei requisiti pensionistici ordinari, accederà alla prestazione pensionistica.
L’anticipo è pari:
• Ad un massimo di sette anni per l’isopensione (quattro anni per gli ingressi dal 1° gennaio 2027) rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia;
• Ad un massimo di cinque anni per gli assegni straordinari di solidarietà di settore rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.
L’aspettativa di vita
Dal 1° gennaio 2027 la legge di bilancio 2026 ha ufficializzato un aumento di un mese dell’età pensionabile ed altri due dal 1° gennaio 2028. Dal 1° gennaio 2029, inoltre, l’ultimo scenario demografico Istat (2024) mostra un ulteriore aumento di tre mesi; di due mesi dal 1° gennaio 2031 e ancora un altro mese dal 1° gennaio 2033. Gli aumenti dal 1° gennaio 2029 pur non essendo ancora ufficiali verranno comunque utilizzati dall’Inps per stimare la data di maturazione dei requisiti pensionistici e, quindi, per certificare la possibilità di fruire degli assegni di esodo.
Ciò, tuttavia, rischia di far deragliare i piani di quei lavoratori la cui data di pensionamento slitti oltre il periodo massimo di intervento dell’esodo (cioè sette anni per l’isopensione e cinque anni per l’assegno straordinario). In tal caso l’Istituto comunicherà, infatti, al datore di lavoro esodante e al lavoratore interessato la reiezione della relativa domanda.
Si pensi ad un’azienda che voglia utilizzare l’isopensione per accompagnare alla pensione di vecchiaia un lavoratore di 60 anni per sette anni. Siccome nel 2033 l’età pensionabile sarà pari a 67 anni e 9 mesi la domanda di accesso sarà respinta in quanto la durata dell’esodo è superiore al massimo di sette anni previsto per gli ingressi entro il 31 dicembre 2026. L’azienda, in tal caso, dovrà posticipare l’accesso all’isopensione o revocare l’esodo.
Si rammenta, invece, che per i lavoratori già titolari dell'assegno di esodo l'eventuale posticipo del pensionamento dovuto alla speranza di vita comporta automaticamente un allungamento della durata dell'esodo fermo restando il limite massimo a carico del datore di lavoro (cd. clausola di salvaguardia).