Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025 è stato pubblicato il decreto interministeriale 30 luglio 2025, che ridetermina il contributo dovuto per l’anno 2024 dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. A decorrere dal 1° gennaio 2024 il contributo è pari a 2.053,89 euro annui (342,32 euro bimestrali e 171,16 euro mensili). L'importo resta provvisoriamente confermato anche per gli anni 2025, 2026 e 2027 fino a che non sarà emanato un nuovo decreto.
PENSIONE SACERDOTI, IL CONGUAGLIO SUGLI IMPORTI DOVUTI
Si riportano di seguito gli importi dovuti, quale conguaglio dei contributi già versati per gli anni 2024 e 2025 dagli iscritti al Fondo Clero.
Contributo annuo ante aggiornamento |
1.948,66 euro |
Contributo annuo aggiornato |
2.053,89 euro |
Differenza dovuta per ciascun anno |
105,23 euro |
L’importo dovuto a titolo di conguaglio è pari a 17,54 euro per un bimestre e a 8,77 euro per un mese.
Il termine di versamento senza aggravio di interessi è fissato al 31 marzo 2026 e attiene alle sole integrazioni dovute per gli anni 2024 e 2025. La contribuzione riferita all’anno 2026 sarà adeguata ai nuovi importi a partire dalla prima scadenza di pagamento.
PENSIONI SACERDOTI, GLI ISCRITTI CHE VERSANO AUTONOMAMENTE I CONTRIBUTI
Gli iscritti al Fondo Clero che provvedono autonomamente al versamento del contributo sono i seguenti:
PENSIONE SACERDOTI, ESATTA DETERMINAZIONE DEL DOVUTO MENSILE DEGLI ISCRITTI AL FONDO
A ogni bimestre l’importo accertato in via amministrativa, e quindi dovuto all’Ente previdenziale, è determinato dalla sommatoria degli importi individuali dovuti, riferiti agli iscritti che negli archivi INPS risultano attivi (vale a dire non cessati, non percettori di prestazioni a carico del Fondo Clero) alla medesima scadenza.
L'INVITO DELL'INPS A COMUNICARE I DATI TEMPESTIVAMENTE
INps invita le Diocesi, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero e le confessioni acattoliche a comunicare tempestivamente alla Direzione provinciale di Terni i dati utili a determinare l’onere previdenziale, ossia nuove iscrizioni, variazioni e cessazioni. La Direzione provinciale di Terni, nel contempo, assicura la puntuale acquisizione dei dati ricevuti.
Aggiornati i propri archivi, entro il giorno 25 del medesimo mese, l’INPS trasmetterà la lista della totalità degli assicurati attivi a quella data all’Istituto centrale per il sostentamento del clero e alle confessioni acattoliche che versano cumulativamente. L’elenco espone a margine il dovuto individuale, fornendo in calce il totale generale atteso risultante dalla sommatoria dei parziali.
DOMANDA DI RIMBORSO SU CONTRIBUTI GIA' VERSATI
Ove la variazione coinvolga anche periodi pregressi in relazione a cessazioni dell’obbligo contributivo che avrebbero dovuto essere registrate in passato, il recupero di quanto già versato indebitamente nei bimestri precedenti deve avvenire con distinta domanda di rimborso, che viene riconosciuto nel rispetto dei termini prescrizionali.
DECORRENZA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO
La contribuzione al Fondo Clero ha natura obbligatoria e scaturisce dallo status di sacerdote o di ministro di culto e che l’obbligo contributivo decorre dall’acquisizione del suddetto status o dall’inizio del ministero in Italia. Ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 903/1973, per l’accertamento di tale status è richiesta:
- per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico;
- per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.
Segnatamente, sull’ordinario per il clero cattolico e sulle figure equiparate nel caso di confessioni acattoliche grava un obbligo di notifica da cui scaturiscono l’iscrizione al Fondo Clero, il suo mantenimento e la cessazione.
A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo Clero è estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana operanti all'estero al servizio di Diocesi italiane e delle Chiese o Enti acattolici riconosciuti.
SEGNALAZIONI INERENTI IL CLERO CATTOLICO
Con esclusivo riferimento al clero cattolico, si segnala che:
a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento;
b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e, per taluni, il sostentamento potrebbe essere anche escluso;
c) grava unicamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento o nel periodo compreso tra ingresso nel clero secolare (di un soggetto già ordinato regolare) e inserimento nel sistema di sostentamento o, ancora, nel periodo compreso tra ingresso in Italia connesso all’esercizio della funzione e inserimento nel sistema di sostentamento o, in ultimo, in caso di esclusione dal sostentamento per cessazione del titolo.
CHIARIMENTI SUGLI ADEMPIMENTI
Come previsto dall’articolo 25 della legge n. 222/1985, l'Istituto centrale per il sostentamento del clero opera sulla remunerazione le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoti che vi siano tenuti, i contributi previdenziali e assistenziali previsti dalle leggi vigenti. Tali adempimenti vengono svolti dall’Istituto finché per i sacerdoti – titolari in ogni caso dell’obbligo contributivo – permane il titolo al sostentamento.
Si invitano le Curie Diocesane a notificare tempestivamente alla Direzione provinciale di Terni le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché a segnalare prontamente qualsiasi altra causa di variazione/cessazione dell’obbligo contributivo, allegando la relativa documentazione.
La Direzione provinciale di Terni, successivamente, provvede a informare l’assicurato dell’insorgenza del citato obbligo, inoltra gli avvisi di pagamento in caso di iscrizione o di riattivazione e adegua gli archivi nei casi di cessazione dell’obbligo.
Infine, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero è tenuto - oltre che ai summenzionati adempimenti - a segnalare tempestivamente alla Direzione provinciale di Terni le cessazioni, le riprese e ogni altra notizia che incida sull’obbligo contributivo, nonché eventuali variazioni dei dati anagrafici.