Pensione giovani, maggiorazione contributiva dal 2025 per i neoassunti e novità in materia di previdenza complementare. Tra le misure della Legge di Bilancio 2025, sono state introdotte importanti novità in tema di lavoro e previdenza.
PENSIONE GIOVANI, AL VIA LA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA PER I NEO ASSUNTI
La legge di Bilancio prevede che dal 1° gennaio 2025 i lavoratori neoassunti possano incrementare il montante contributivo individuale maturato versando all’INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a proprio carico non superiore a due punti percentuali. I contributi versati dal lavoratore ai sensi della maggiorazione di aliquota contributiva sono deducibili, dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato.
MAGGIORAZIONE DELLA QUOTA DI ALIQUOTA CONTRIBUTIVA PENSIONISTICA A CARICO DEL LAVORATORE
Gli iscritti all’AGO, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa e alla Gestione separata, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possano incrementare il montante contributivo individuale maturato, come appena detto.
La quota del trattamento pensionistico derivante dall’incremento del montante contributivo conseguente dalla maggiorazione non concorrerà al computo degli importi soglia previsti dalla normativa vigente per il conseguimento della pensione di vecchiaia e anticipata, e sarà corrisposta, a domanda, al soggetto pensionato successivamente alla maturazione dei requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
I contributi versati dal lavoratore ai sensi sono deducibili dal reddito complessivo per il 50% dell’importo totale versato. Con decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con MEF, saranno disciplinate le modalità attuative della misura.
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Per i soggetti con primo accredito contributivo successivo al primo gennaio 1996, dal primo gennaio 2025 (ai soli fini del raggiungimento degli importi soglia mensili necessari per la liquidazione della pensione di vecchiaia o anticipata) può essere computato, unitamente all’ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall’assicurato stesso, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita non inferiore al 50% del montante accantonato nel fondo e solo su richiesta dell’assicurato.
Per poter consentire una scelta consapevole da parte dell’assicurato, le forme di previdenza complementare metteranno a disposizione la proiezione certificata attestante l’effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma di previdenza complementare.
Inoltre la Legge di Bilancio prevede specifiche innovazioni relative al conseguimento di una delle forme di pensionamento anticipato previste dalla normativa vigente e la misura dell’anzianità contributiva necessaria per l’accesso alla misura. Sempre con decreto del Ministero del Lavoro e di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno individuate le modalità di attuazione della disposizione in parola