In materia di indebito pensionistico, la giurisprudenza è chiamata a stabilire quando l'INPS possa recuperare le somme erogate senza che vi sia titolo e quando, invece, operi il regime speciale di irripetibilità previsto a tutela dell'affidamento del pensionato
Con la sentenza 9 settembre 2026, n. 25154, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione individua, in un caso di pagamento non dovuto, il confine tra errore imputabile all'ente previdenziale e obbligo di collaborazione informativa che grava sul beneficiario della prestazione.
PENSIONE E LAVORO NON DICHIARATO, IL CASO DI SPECIE SU INVALIDITA' E RIENTRO AL LAVORO
La pronuncia si inserisce nel solco tracciato dagli artt. 52 della legge n. 88 del 1989 e 13 della legge n. 412 del 1991, disciplina speciale che deroga, in ambito previdenziale, alla regola generale della ripetibilità del pagamento privo di causa sancita dall'art. 2033 del codice civile.
La vicenda trae origine dalla domanda di pensione di anzianità presentata da un lavoratore già beneficiario di un assegno di invalidità in scadenza al 30 giugno 2011. L'interessato aveva dichiarato la cessazione dell'attività lavorativa a partire dal 30 aprile 2011 e richiesto la decorrenza del nuovo trattamento dal 1° giugno 2011.
In realta il 3 giugno 2011 riprendeva a lavorare, senza comunicare la circostanza all'Istituto. La pensione veniva qundi regolarmente erogata dall'ente previdenziale dal 1°luglio 2011, coincidente con la scadenza del triennio di godimento dell'assegno di invalidità: a quella data, dunque, il beneficiario svolgeva già attività lavorativa, in assenza del requisito essenziale della cessazione del rapporto di lavoro.
Rilevata la situazione, l'INPS agiva per la ripetizione delle somme corrisposte dal 1° luglio 2011 al 20 luglio 2016, ottenendo ragione sia in primo grado sia in appello dinanzi alla Corte territoriale di Milano, che escludeva qualsiasi responsabilità dell'ente, in quanto questo non è tenuto a un controllo generalizzato su ciascuna posizione pensionistica attiva.
Il pensionato proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, sostenendo l'esistenza di un affidamento legittimo generato dal comportamento dell'Istituto ed evidenziando che l'INPS era comunque in possesso dei dati relativi allo svolgimento dell'attività lavorativa tramite i modelli UNILAV trasmessi dal datore di lavoro.
LA MOTIVAZIONE DI INDEBITO PENSIONISTICO, IRRIPETIBILITA' E LEGITTIMO AFFIDAMENTO
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo che l'irripetibilità dell'indebito pensionistico presuppone la compresenza di quattro condizioni:
Il venir meno anche di una sola di tali condizioni riporta la fattispecie nell'alveo della disciplina generale della ripetizione dell'indebito.
Nel caso esaminato, secondo la Corte, non è configurabile alcun errore imputabile all'Istituto: l'obbligo di diligenza dell'ente si esaurisce nella verifica di effettività dei dati dichiarati al momento della domanda amministrativa e non può estendersi a un controllo continuativo sulla persistenza, nel tempo, della condizione dichiarata.
COMPETE AL PENSIONATO SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE OGNI MUTAMENTO DELLA CONDIZIONE LAVORATIVA
Le sopravvenienze che incidono sul diritto alla prestazione, se non comunicate, non sono conoscibili dall'ente, il quale non può essere gravato di un onere di verifica costante su milioni di posizioni gestite. Ne consegue che grava sul pensionato il dovere di segnalare tempestivamente ogni mutamento della propria condizione lavorativa rispetto a quanto dichiarato in sede di domanda, a prescindere dalla propria valutazione soggettiva circa la rilevanza del dato. La trasmissione del modello UNILAV da parte del datore di lavoro, effettuata per finalità diverse, non può considerarsi equivalente all'assolvimento di tale obbligo informativo da parte dell'interessato.
Su queste basi, la Cassazione ha escluso che l'erroneo pagamento fosse riconducibile a una condotta omissiva dell'INPS, confermando il diritto dell'Istituto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte.