Pace contributiva 2024/25: domanda entro il 31 dicembre per riscattare fino a cinque anni senza contributi. La misura è stata introdotta nel 2024 e confermata per il 2025. Si rivolge a chi non risulta titolare di pensione e non ha anzianità contributiva antecedente al 31 dicembre 1995. Infatti con la pace contributiva si può richiedere il riscatto, a proprio carico, di periodi privi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023.
E' possibile rivolgersi agli uffici del Patronato Inac per acquisire tutte le informazioni utili e compilare la domanda tramite il supporto dei nostri operatori.
PACE CONTRIBUTIVA 2024-2025, CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
Ecco chi può accedere:
PACE CONTRIBUTIVA 2024-2025, E' POSSIBILE SANARE I PERIODI PRIVI DI CONTRIBUZIONE
Con la pace contributiva si può richiedere il riscatto, a proprio carico, di periodi privi di contribuzione compresi tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023. L’arco massimo riscattabile è di cinque anni, anche non continuativi.
La facoltà si applica solo ai periodi totalmente privi di contribuzione – obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto – in qualunque gestione previdenziale.
I periodi riscattati hanno effetto sia sull’anzianità necessaria per maturare il diritto a pensione, sia sul calcolo dell’importo dell’assegno.
LIMITI E INCOMPATIBILITA'
Non rientrano tra i periodi riscattabili quelli in cui vi era l’obbligo di versamento contributivo, anche qualora il termine di prescrizione sia decorso. In queste situazioni, la normativa prevede altri strumenti, come la rendita vitalizia o la regolarizzazione.
RIVOLGITI AL PATRONATO INAC PER PRESENTARE LA DOMANDA
La richiesta va inoltrata entro il 31 dicembre 2025. Rivolgiti ai nostri uffici in tutta Italia e chiedi il supporto ai nostri operatori altamente qualificati.
L’onere di riscatto è deducibile dal reddito complessivo, a condizione che la domanda sia presentata entro la scadenza del 2025.
Il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in forma rateale, fino a un massimo di 120 mensilità, senza applicazione di interessi. Tuttavia, la rateizzazione non è consentita se l’accredito è richiesto per ottenere subito una pensione o per l’autorizzazione a versamenti volontari.