Ok all'integrazione della pensione dell'assegno di invalidità calcolato con il sistema contributivo. C'è l'ok dell'Istituto di Previdenza all'integrazione al minimo dell'assegno ordinario di invalidità, anche se calcolato solo con il metodo contributivo. Con la recente circolare pubblicata Inps si adegua alla decisione della Consulta del 10 luglio scorso. Chi in passato ha visto negarsi il diritto all’integrazione dall’Inps, può fare richiesta di ricostituzione, salvo il caso in cui il diritto sia stato negato con sentenza passata in giudicato: dal 1° agosto 2025 l’Istituto riconoscerà l’integrazione in presenza dei relativi requisiti reddituali.
OK ALL'INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA', ERA STATA DICHIARATA ILLEGITTIMA DALLA RIFORMA DINI
La Riforma Dini (L. 335/1995) ha escluso l’integrazione al trattamento minimo Inps di tutte le prestazioni pensionistiche calcolate con il sistema contributivo (cioè per i lavoratori privi di anzianità al 31 dicembre 1995 e per quelli che, pur avendone, hanno effettuato l’opzione al sistema contributivo di cui all’articolo 1. co 23 della legge n. 335/1995). L’esclusione è stata giudicata illegittima dalla Consulta con riguardo all’assegno ordinario di invalidità perché la prestazione è connessa ad «uno stato di bisogno del tutto peculiare, in cui la persona che la richiede ha perso in larga parte la capacità lavorativa».
OK ALL'INTEGRAZIONE DELLA PENSIONE DELL'ASSEGNO DI INVALIDITA', CHI NE BENEFICIA
Sono integrabili al trattamento minimo gli assegni ordinari d’invalidità liquidati, sia in regime nazionale che internazionale: con il sistema contributivo, ossia in favore di soggetti con contributi accreditati solo dal 1° gennaio 1996; a chi abbia esercitato facoltà di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo; a carico della gestione separata, anche a seguito dell’esercizio della facoltà di computo.
L’integrazione avviene alle stesse regole previste per i lavoratori nel sistema misto che richiedono il rispetto di due limiti: da un lato il valore della quota di integrazione non può essere superiore all'importo dell'assegno sociale (546,24 euro al mese nel 2026); l'importo complessivo della pensione, comprensivo dell'integrazione, non può in ogni caso superare il trattamento minimo (611,85 euro per il 2026). Inoltre per gli assegni ordinari di invalidità non è prevista l’integrazione al minimo parziale né la cristallizzazione cioè il diritto al mantenimento dell’assegno nella misura in godimento qualora vengano superati i limiti di reddito che danno titolo all’integrazione.
DA QUANDO HA EFFETTO L'INTEGRAZIONE
La sentenza ha effetto dal 10 luglio 2025, giorno successivo alla pubblicazione in GU. Pertanto l’integrazione al minimo dell’assegno d'invalidità contributivo è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025, in presenza della necessaria comunicazione dei redditi, da dichiarare in via presuntiva. In assenza di tale dato, l’interessato deve presentare la domanda di ricostituzione reddituale, per comunicare i redditi rilevanti ai fini del ricalcolo della prestazione.
I nuovi criteri si applicano alle richieste dell’integrazione presentate dopo il 9 luglio 2025, sia in sede di prima richiesta dell’assegno d’invalidità sia in sede di ricostituzione dell’assegno, nonché a quelle giacenti alla stessa data. Idem per i ricorsi presentati dal 10 luglio 2025 e per quelli presentati prima, che risultano giacenti e non ancora definiti. Le richieste d'integrazione già definite in base alla norma dichiarata incostituzionale possono essere riesaminate a richiesta degli interessati, sempre che il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato.