Naspi, malattia in caso del lavoratore al momento della cessazione del lavoro: dal 2025 necessario l'invio di un certificato medico. L'Inps ha chiarito in un recente messaggio, le modalità di richiesta dell'indennità di disoccupazione per dipendenti, in caso di malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione dell’art. 6 del DLgs. 22/2015.
Ci sono novità per il 2025 che l'istituto anticipa in linea generale, preannunciando anche un successivo documento per le istruzioni operative.
CERTIFICATO DI MALATTIA PER NASPI
L’Istituto aveva già precisato nella circolare n. 94/2015 che, se un evento di malattia o infortunio coperto da INPS o INAIL si verifica entro 60 giorni dalla cessazione del contratto, il termine per presentare la domanda di NASpI viene sospeso per la durata dell’evento stesso.
Questo termine riprende a decorrere al termine dell’evento, consentendo ai lavoratori di inoltrare la domanda nei termini di legge, con decorrenza del pagamento dell’indennità:
dall’ottavo giorno successivo alla fine della malattia o infortunio, se la domanda viene presentata tempestivamente oppure
dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora questa venga presentata oltre l’ottavo giorno
CERTIFICATI MEDICI PER NASPI A PARTIRE DAL 1° MARZO 2025
A partire dal 1° marzo 2025, per agevolare i tempi di liquidazione delle richieste, l’INPS richiederà l'invio di documenti medici specifici sulla guarigione.
Nello specifico i lavoratori dovranno fornire un certificato medico che attesti il riacquisto della capacità lavorativa o, in caso di evento tutelato dall’INAIL, un certificato definitivo.
Per garantire una gestione più efficiente delle richieste, i certificati privi di diagnosi, potranno essere presentati:
contestualmente alla domanda di NASpI o
successivamente tramite il modello “NASpI-Com”.