Naspi, i beneficiari obbligati a comunicare il reddito presunto 2024 entro il 31 gennaio. In assenza della dichiarazione l'Istituto di Previdenza sospende l'erogazione del contributo a partire dal 1° dicembre 2023. Lo chiarisce l'Inps con il messaggio n.4361 del 5 dicembre scorso. Con la "Comunicazione del reddito annuo presunto per il 2024 ai fini dell’erogazione della prestazione NASpI già in corso di fruizione", si invitano i beneficiari ad adempiere alla comunicazione.
Con il messaggio INPS ricorda che per le prestazioni di disoccupazione NASpI in corso di fruizione, in riferimento alle quali durante l’anno 2023 è stata effettuata la dichiarazione relativa al reddito annuo presunto, con indicazione di reddito diverso da “zero”, è necessario comunicare entro il 31 gennaio 2024 anche il reddito presunto riferito all’anno 2024.
Tale adempimento è indispensabile anche se il reddito annuo presunto per l’anno 2024 è pari a “zero”.
In assenza della predetta comunicazione l’erogazione della prestazione NASpI verrà sospesa al 31 dicembre 2023.
Ai soggetti che abbiano invece comunicato per il 2023 un reddito presunto pari a “zero” l’erogazione della prestazione non verrà sospesa, fermo restando l’obbligo di comunicazione entro il 31 gennaio 2024 nel caso in cui prevedano di produrre per l’anno 2024 un reddito diverso da “zero”.
La dichiarazione può essere trasmessa dal Patronato Inac-Cia. Pertanto invitiamo i beneficiari e i potenziali interessati a recarsi presso i nostri uffici in tutta Italia. I nostri operatori sapranno rispondere alle vostre esigenze e supportarvi nella trasmissione della dicharazione. In alternativa, si rende noto che la stessa può essere presentata in via telematica, tramite l'accesso al portale Inps, inserendo la parola "Naspi" sulla barra della lente di ingrandimento, selezionando la scheda "Naspi: indennità mensile di disoccupazione", e accedendo alla funzione "Naspi-COM".
Per la disciplina dell’attività lavorativa in corso di prestazione NASpI si rimanda integralmente a quanto previsto dalle circolari in materia e in particolare dalla circolare n. 94 del 12 maggio 2015, paragrafo 2.10.