Naspi, ecco il nuovo requisito contributivo: avere lavorato almeno 13 settimane prima del licenziamento. Inps rende note le nuove dsposizioni in materia derivanti dalla Legge di Bilancio 2025, che ha introdotto un nuovo requisito contributivo di accesso alla NASpI per chi si trovi in uno stato di disoccupazione involontaria intervenuto dal 1° gennaio 2025.
NASPI, IL RICHIEDENTE DEVE AVERE LAVORATO ALMENO TRE MESI PRIMA DI ACCEDERE AL SUSSIDIO
Se l’interessato ha cessato volontariamente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 12 mesi che precedono la disoccupazione involontaria per la quale si richiede la NASpI, la norma prevede che il richiedente possegga almeno 13 settimane di contribuzione nell’arco temporale che va dalla data di cessazione volontaria a quella di cessazione involontaria dal rapporto di lavoro.
STRETTA SULLA NASPI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2025
Dal 1° gennaio 2025 non è più possibile ottenere la Naspi in caso di dimissioni da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato se il lavoratore è stato riassunto per un periodo inferiore a tre mesi. A meno che tra i due rapporti di lavoro non siano trascorsi almeno 12 mesi.
Il requisito contributivo per il diritto alla Naspi è pari ad almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti all'inizio del periodo di disoccupazione (cioè al licenziamento). L’articolo 1, co. 171 della legge n. 204/2024 ha previsto che chi si dimette o risolve consensualmente un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può fare richiesta dell’indennità solo se ha maturato 13 settimane di contribuzione dalle dimissioni o dalla risoluzione consensuale. Oppure deve attendere il decorso di un anno dalle dimissioni o dalla risoluzione consensuale.
L'obiettivo della norma è quello di colpire quel fenomeno di dimissioni e rioccupazioni per un breve periodo al solo scopo di far maturare il diritto alla disoccupazione.
L’Inps spiega che ai fini del conteggio delle 13 settimane di contribuzione nell’arco temporale che decorre dalla cessazione volontaria per dimissioni o per risoluzione consensuale del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro per il quale si richiede la Naspi si considerano utili:
Sono utili anche gli eventuali contributi agricoli con l’ordinaria scala di equivalenza (sei giorni di contribuzione agricola equivale ad una settimana) fermo restando la verifica della prevalenza dell’attività non agricola.
L’Inps spiega che la novella introdotta non ha modificato le regole per il calcolo dell’importo e la durata della prestazione. Questo significa che la Naspi, anche nelle ipotesi in cui l’assicurato debba far valere il nuovo requisito di 13 settimane di contribuzione, viene calcolata sulla base della retribuzione percepita nel quadriennio antecedente la cessazione del rapporto di lavoro che dà diritto alla prestazione e spetta per la metà delle settimane nel predetto quadriennio.