Massimale contributivo, per il reimpiego dei lavoratori o dei pensionati fa fede la prima data di iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie. L’Istituto fornisce chiarimenti in materia di massimale contributivo e sul corretto adempimento dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto dopo il conseguimento della pensione.
MASSIMALE CONTRIBUTIVO, VERIFICARE LA DATA DI PRIMA ISCRIZIONE A FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE
Per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria, rappresenta un elemento essenziale ed è stato individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale.
MASSIMALE CONTRIBUTIVO, INTERROGATO MINISTERO DEL LAVORO SULL'APPLICAZIONE DEL MASSIMALE ANNUO DELLA BASE CONTRIBUTIVA
Acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono chiarimenti in merito alla operatività dell’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico.
In particolare, è stato chiesto al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali di chiarire se, nelle suddette ipotesi, la data di prima iscrizione continui a rimanere valida ai fini dell’applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, anche qualora per tali periodi sia stato conseguito un trattamento pensionistico.
LA DATA DI PRIMA ISCRIZIONE A FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE RESTA UN RIFERIMENTO
La data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria rappresenta un elemento essenziale per la verifica del corretto adempimento contributivo da parte del datore di lavoro. In particolare, nell’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, il legislatore ha individuato un preciso riferimento temporale (1° gennaio 1996) da considerare per la valutazione dello status di “vecchio” o “nuovo” iscritto a cui collegare gli effetti derivanti, rispettivamente, dalla disapplicazione o dall’applicazione del massimale.
MASSIMALE CONTRIBUTIVO, SI CONSERVA LO STATUS DI "VECCHIO ISCRITTO"
Nel merito, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che il reimpiego del lavoratore in un momento successivo alla liquidazione di un trattamento pensionistico non determina il venire meno dello status di “vecchio iscritto”originariamente acquisito.
Pertanto, la data di prima iscrizione a forme pensionistiche obbligatorie, compresi gli enti privati gestori di forme di previdenza obbligatoria continua a rimanere valida ai fini dell’applicazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995, indipendentemente dall’eventuale fruizione di una prestazione previdenziale.
Il Ministero ha, inoltre, sottolineato che ove il soggetto dopo il pensionamento intraprenda un'attività libero-professionale che richieda l'iscrizione presso un ente di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, tale attività è sottoposta alla specifica disciplina ordinamentale adottata in materia dall'ente di riferimento.