Lavoro e genitorialità, dal 2026 sostituzioni anche dopo il rientro dalla maternità. L'Inps rende nota la misura nell'ultimo documento pubblicato, e recepisce una modifica apportata dalla legge di bilancio 2026. Dal 1° gennaio 2026 la sostituzione della madre lavoratrice o del padre lavoratore può proseguire anche dopo il rientro al lavoro in «affiancamento» fino al compimento del primo anno di vita del bimbo. E il datore di lavoro potrà beneficiare dello sgravio contributivo del 50% sulla proroga della sostituzione.
Prima di questo aggiornamento, il rientro sul posto della lavoratrice o del lavoratore sanciva la cessazione del rapporto di lavoro del sostituito e, quindi, dello sgravio; ora, invece, lo sgravio potrà essere riconosciuto sul contratto a tempo determinato del sostituto anche durante il periodo di affiancamento fermo restando il limite del compimento del primo anno di vita del bimbo.
LAVORO E GENITORIALITA', LE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SULLA MATERNITA' E PATERNITA'
I chiarimenti riguardano la facoltà prevista dall’art. 4, commi 1 e 2 del Dlgs n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità), per il datore di lavoro di assumere personale con contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, al fine di sostituire le lavoratrici e i lavoratori assenti dal lavoro perché in congedo di maternità, di paternità, parentale o per malattia del figlio.
LAVORO E GENITORIALITA', LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO VALE PER LE AZIENDE CON MENO DI 20 DIPENDENTI
Alla misura, prevista per tutti i datori di lavoro, si abbina uno sgravio contributivo valido per le sole aziende con meno di venti dipendenti al momento dell’assunzione del sostituto, pari al 50 per cento della contribuzione datoriale dovuta per l’assunzione. Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società somministratrice le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.
Lo sgravio, a differenza della sostituzione, può essere fruito sino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o entro un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.
LAVORO E GENITORIALITA', LA FINANZIARIA 2026 PROLUNGA LA SOSTITUZIONE IN AFFIANCAMENTO
L’articolo 1, co. 221 della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha previsto, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, la possibilità di prolungare la sostituzione anche dopo il rientro sul posto di lavoro in «affiancamento» della lavoratrice o del lavoratore sostituito, purché sino al compimento del primo anno di età del bambino.