Lavoratori socialmente utili, è online la domanda di accredito dei contributi figurativi per gli enti utilizzatori. L'Istituto di Previdenza rende noto che è online il nuovo servizio, denominato “Domanda di accredito contributi figurativi LSU finanziati da Enti utilizzatori”, che consente l’invio, da parte degli enti utilizzatori, delle domande di accredito della contribuzione figurativa relativa allo svolgimento di attività socialmente utili.
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, LE REGIONI POSSONO ACCREDITARE I CONTRIBUTI AI FINI PENSIONISTICI
Il servizio “Domanda di accredito contributi figurativi LSU finanziati da Enti utilizzatori” consente la presentazione delle domande di accredito dei contributi figurativi utili ai soli fini del diritto a pensione. Beneficiari sono i lavoratori socialmente utili avviati alle attività progettuali ai sensi dell’articolo 11, commi 4 e 6, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, finanziate con oneri a totale carico delle Regioni/Enti utilizzatori.
Tanto premesso, nell’ambito delle attività di innovazione digitale e nell’ottica della semplificazione dei sistemi informativi, con il presente messaggio si comunica il rilascio di un nuovo servizio per l’invio, da parte degli Enti utilizzatori, delle domande di accredito della contribuzione figurativa.
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, COME FARE RICHIESTA PER NUOVE ABILITAZIONI UTILI ALL'ACCREDITO
Le utenze degli enti utilizzatori già accreditate al precedente servizio sono valide anche per l’accesso al nuovo.
Le richieste di nuove abilitazioni devono essere presentate utilizzando il modulo “RA012” e inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Struttura INPS territorialmente competente.
DOMANDE DI CONTRIBUZIONE
La nota esplicativa dell'Inps chiarisce che la sezione “Domande di contribuzione” permette di inserire, attraverso un processo intuitivo e guidato, i dati relativi alla richiesta di contribuzione figurativa; caricare i documenti obbligatori come CUD/CU o altra certificazione utile a comprovare l’avvenuto pagamento dell’assegno di sussidio per attività socialmente utili (ASU) da parte dell’Ente utilizzatore.
In questa sezione può essere caricata la “Dichiarazione sostitutiva per i periodi di sospensione LSU”, che deve essere compilata utilizzando il modello scaricabile utilizzando la funzione “Download”.
Si evidenzia che i dati di ciascun periodo contributivo richiesto devono essere coerenti con quelli delle relative delibere (C.R.I. e dell’Ente utilizzatore) collegate alla domanda; nei periodi di lavoro effettivo sono ricomprese anche le assenze indicate dall’articolo 8, commi da 10 a 18, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, che non hanno comportato la sospensione dell’assegno.
In caso di richiesta dell’Istituto di documentazione integrativa per completare l’istruttoria di una domanda, l’Ente utilizzatore interessato, oltre a ricevere una e-mail di richiesta, ne ha evidenza nello stato della domanda che transiterà da “inviata” a “da integrare”. La documentazione deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla richiesta. Un servizio di reminder tramite posta elettronica ricorda all’Ente utilizzatore la scadenza. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro da parte dell’Ente utilizzatore, la domanda viene respinta.