Lavoratori in aspettativa non retribuita, chiarimenti sulla contribuzione figurativa. L'istituto di Previdenza chiarisce le indicazioni sulla documentazione da presentare per il riconoscimento dell’accredito.
Con il messaggio 21 novembre l’INPS chiarisce la documentazione da presentare per il riconoscimento della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali e collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.
Presupposto essenziale per l’accredito figurativo da parte dell’Istituto è la verifica dell’atto con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa, adottato dal datore di lavoro, da lui datato e sottoscritto per esteso. Tale atto deve avere data antecedente al periodo di aspettativa concesso.
LAVORATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, LA DOCUMENTAZIONE DA UTILIZZARE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ACCREDITO
Inps fa sapere che a seguito dell’esame dei quesiti trasmessi dalle Strutture territoriali e al fine di contenere il contenzioso amministrativo, si forniscono chiarimenti in merito alla documentazione da utilizzare per il riconoscimento dell’accredito della contribuzione figurativa in favore dei lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e dell’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564.
Il citato articolo 31 prevede il diritto dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali provinciali e nazionali di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. Tra i presupposti c'è anche la sospensione mediante aspettativa non retribuita di un rapporto di lavoro subordinato soggetto all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e ai superstiti (IVS)
LAVORATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, LA VERIFICA DELL'ATTO ADOTTATO DAL DATORE DI LAVORO
E' necessaria la verifica dell’atto con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa adottato dal datore di lavoro, datato e sottoscritto per esteso da quest’ultimo. Tale atto deve avere necessariamente data antecedente al periodo di aspettativa concesso.
Di conseguenza l’accredito figurativo non può essere riconosciuto a colui che, non essendo lavoratore al momento dell’attribuzione della funzione pubblica elettiva o della carica sindacale, è stato assunto successivamente, nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta del medesimo accredito.
Se il provvedimento di collocamento in aspettativa risulti già agli atti perché allegato alla prima istanza di accredito della contribuzione figurativa, il lavoratore, per dimostrare il perdurare dell’aspettativa nei casi in cui la medesima sia stata concessa o prorogata a tempo indeterminato, deve produrre una dichiarazione del datore di lavoro che attesti il permanere della situazione definita nel provvedimento originario o nel provvedimento di proroga del termine.
LAVORATORI IN ASPETTATIVA NON RETRIBUITA, L'INCARICO SINDACALE DEVE AVERE INVESTITURA FORMALE
L’incarico sindacale deve essere conferito con atto scritto e con una investitura formale, riflettendo la sua natura di mandato specifico, anche se, tuttavia, può includere una pluralità di funzioni che l'organizzazione definisce internamente in base al proprio statuto.
Il punto centrale della verifica non riguarda l’attività concretamente svolta, bensì la regolarità formale dell’investitura della carica sindacale, come prevista dallo statuto dell’organizzazione.
Appurata la regolarità formale dell’investitura della carica sindacale, come prevista dallo statuto dell’organizzazione, si può ritenere che la qualifica, ad esempio, di operatore politico/dirigente sindacale/organo collegiale di un lavoratore chiamato a ricoprire un ruolo elettivo di rappresentanza, è riconducibile esclusivamente al trattamento economico e normativo, dunque, alla gestione dei rapporti amministrativi nell’organizzazione interna e non alla carica ricoperta.