Lavoratori dello spettacolo, nuovi requisiti per richiedere l'indennità di discontinuità. Il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, ha introdotto, dal 1° gennaio 2024, l’indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo (di seguito, IDIS) per sostenere economicamente la categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro in tale settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.
Pertanto sono individuati individuati come destinatari della misura, i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato, del settore dello spettacolo, che non siano titolari dell’indennità di disponibilità.
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, I DESTINATARI DELL'INDENNITA'
Di seguito le categorie dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) che possono richiedere il sussidio:
1. I lavoratori come gli operatori di cabine di sale cinematografiche; gli impiegati amministrativi e tecnici dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
2. Le maschere, custodi, guardarobieri, addetti alle pulizie e al facchinaggio, autisti dipendenti dagli enti e imprese esercenti pubblici spettacoli, dalle imprese radiofoniche, televisive o di audiovisivi, dalle imprese della produzione cinematografica, del doppiaggio e dello sviluppo e stampa;
3. Gli impiegati e operai dipendenti dalle imprese di spettacoli viaggianti;
4. I lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti il noleggio e la distribuzione dei film;
LAVORATORI DELLO SPETTACOLO, I NUOVI REQUISITI 2025 PER OTTENERE L'INDENNITA'
Nello specifico, dal 1° gennaio 2025, i nuovi requisiti che i lavoratori devono possedere al momento della presentazione della domanda sono:
DURATA, CALCOLO E MISURA DELLA PRESTAZIONE
L’IDIS è riconosciuta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al FPLS nell’anno civile precedente la presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, di cui all’articolo 6 del medesimo decreto legislativo, nel limite della capienza di 312 giornate annue complessive.
La prestazione di discontinuità non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali. Pertanto non sono considerate utili le giornate presenti nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda coperte da altra contribuzione e/o indennizzate a titolo di indennità di maternità, di malattia, di infortunio, nonché a titolo di indennità di disoccupazione involontaria (NASpI, NASpI erogata in forma anticipata, DIS-COLL, ALAS, ISCRO, DS INPGI, DS Agricola).
Inoltre non sono utili ai fini della durata le giornate presenti nell’anno di competenza indennizzate a titolo di prestazioni integrative dell’indennità NASpI, di indennità previste in caso di sospensione del rapporto di lavoro, nonché le giornate, sia di riduzione che di sospensione del rapporto di lavoro, coperte da trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, anche in deroga, di assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali.