Lavoratori dello spettacolo, con l'indennità di discontinuità sale la contribuzione. Con la circolare n. 56 l'Inps detta il nuovo regime contributivo a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs n. 175/2023. Si annuncia il contributo dell’1% a carico dei datori di lavoro e committenti e aumento dello 0,5% del contributo di solidarietà per tutti gli iscritti al fondo di previdenza dello spettacolo.
Dal 1° gennaio 2024 la prestazione è finanziata con un prelievo pari all’1% dell’imponibile retributivo a carico dei datori di lavoro e committenti mentre a tutti i lavoratori iscritti al fondo è chiesto un contributo di solidarietà pari allo 0,5% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo. Inoltre dalla stessa data è ridotto all’1,1% il contributo di finanziamento della Naspi.
L'indennità di discontinuità è il nuovo ammortizzatore sociale introdotto dal 1° gennaio 2024 dal decreto legislativo 30 novembre 2023 n. 175 per garantire un sostegno al reddito alle categorie più deboli nel settore dello spettacolo. Per la presentazione delle domande c’è stato tempo sino al 15 gennaio 2024 con riferimento ai requisiti maturati nell’anno 2022 e sino al 30 marzo 2024 con riferimento ai requisiti maturati nell’anno 2023. A regime le domande vanno presentate entro il 30 marzo di ogni anno.
A CHI SPETTA
L’indennità è corrisposta a favore dei seguenti lavoratori iscritti al fondo pensione dello spettacolo:
La prestazione spetta per un numero di giornate pari a un terzo di quelle accreditate al fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell'anno civile precedente alla presentazione della domanda detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo nel limite di 312 giornate l’anno.
La liquidazione avviene in unica soluzione da parte dell’Inps nella misura del 60% della media delle retribuzioni imponibili in rapporto alle giornate oggetto di contribuzione derivanti dall'esercizio delle attività lavorative di cui sopra, relative sempre all'anno precedente alla domanda. In ogni caso, l'importo giornaliero non potrà superare il minimale contributivo stabilito annualmente dall'Inps.
L’Inps spiega che dal 1° gennaio 2024 la prestazione è finanziata con:
Sempre dal 1° gennaio 2024 il contributo ordinario Naspi, pari all’1,4% dell’imponibile retributivo, è abbattuto all’1,1% in relazione alle categorie di lavoratori dello spettacolo, assunti con contratto di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, destinatarie dell’indennità di discontinuità. Resta fermo l’aumento dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato. Sulla predetta contribuzione non trova applicazione il massimale contributivo.
Vengono meno gli obblighi di contribuzione per l’ALAS, l’indennità per la disoccupazione involontaria in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi esercenti attività musicali. L’aliquota ordinaria di finanziamento era pari al 2% ridotta all’1,06% grazie alle riduzioni contributive di cui alla legge n. 388/2000 e 266/2005.
In conseguenza dell’abrogazione, i datori di lavoro o committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo trasferiscono le predette riduzioni sulla contribuzione di malattia che, pertanto, scende dal 2,22% al 1,28%.