La Legge di Bilancio 2024 pubblicata in Gazzetta Ufficiale: le principali novità in materia di previdenza e welfare. "Il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" era stato approvato alla Camera nella seduta del 29 dicembre 2023 scorso. Con l'esame del Senato il documento è stato definitivamente chiuso. Tra le principali novità inserite nel testo troviamo aggiornamenti sulle locazioni brevi, incremento del bonus per gli asili nido, la riduzione della pressione fiscale, la detassazione del lavoro notturno, la conferma per il primo trimestre del bonus sociale elettrico.
In materia di previdenza e assistenza alle famiglie, sono diverse le novità introdotte. Il testo della nuova Manovra risponde all'obiettivo di economia politica annunicato dall'esecutivo Meloni, di abbassare il cuneo fiscale. Pertanto gli interventi e le misure, ambiscono a rispondere al criterio enunciato.
LA LEGGE DI BILANCIO 2024, COSA PREVEDE LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE
Le scarse risorse disponinbili dovrebbero essere indirizzate verso le fasce con minor reddito disponibile e in sostegno alla genitorialità e alla famiglia. Con questa chiave di lettura si considera la proroga del taglio delle ritenute contributive a carico dei lavoratori dipendenti. Per il 2024 è riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributi previdenziali per IVS a carico del lavoratore di 6 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, al netto del rateo di tredicesima.
L’esonero di cui al primo periodo è incrementato, senza effetti sul rateo di tredicesima, di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro al netto del rateo di tredicesima. La riduzione contributiva non ha alcuna incidenza sul computo pensionistico.
LA LEGGE DI BILANCIO 2024, INTERVENTI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE
Bonus asili nido. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) fino a 40.000 euro, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni, si prevede l’incremento del bonus per pagare le rette agli asili nido pubblici e privati è elevato a 2.100 euro.
Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti. Per periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.
L’esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. Tenuto conto dell'eccezionalità della misura resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Congedi parentali. Il valore dell’indennità prevista per i congedi parentali (ordinariamente al 30%) viene elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.
LA LEGGE DI BILANCIO 2024, MISURE SULLA PREVIDENZA
L'adeguamento all'inflazione prima di tutto, garantisce che i pensionati, soprattutto quelli con redditi più bassi, possano mantenere il loro potere d’acquisto in un contesto di aumento dei prezzi. L’indicizzazione è prevista in misura differenziata a seconda dell’importo della pensione. Ovviamente privilegiate e con indicizzazione al 100% sono i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS.
Pensioni contributive: requisiti, decorrenza e misura. Con la manovra vengono modificati gli importi soglia previsti per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e anticipata dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31 dicembre 1995.
Per il trattamento di vecchiaia, il valore minimo, finora pari a 1,5 volte la misura dell’assegno sociale (pari nel 2023 a 507,03 euro ), viene stabilito pari a quest’ultimo con coefficiente pari a 1,0 , ferma restando l’ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo. Resta fermo che tale condizione non si applica al compimento di un’età anagrafica più elevata (attualmente pari a 71 anni) rispetto al requisito generale per la pensione di vecchiaia (requisito attualmente pari a 67 anni) e sempre che sussista uno specifico requisito di contribuzione effettiva (quest’ultimo è pari a 5 anni).
Per il trattamento anticipato (attualmente 64 anni di età e 20 anni di contributi ), l’importo soglia, finora pari a 2,8 volte la misura dell’assegno sociale, viene rideterminato con i coefficienti moltiplicatori diversificati pari a : 3,0 volte l’assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini; 2,8 volte per le donne con un figlio; 2,6 volte per le donne con almeno due figli, ferma restando l’ipotesi di un valore più elevato in base alle variazioni medie quinquennali del prodotto interno lordo. [lett. b) ]
La norma prevede inoltre che il requisito contributivo della pensione anticipata venga adeguato all’evoluzione delle speranze di vita.
Riscatto periodi non coperti da contribuzione. Con riferimento ai soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 rientranti nel sistema contributivo integrale, la Legge di bilancio 2024 riconosce la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, e nella misura massima di 5 anni anche non continuativi, periodi non coperti da contribuzione antecedenti al 1° gennaio 2024. La facoltà di riscatto è ammessa per i periodi non coperti da contribuzione presso forme pensionistiche obbligatorie, ivi comprese quelle delle Casse previdenziali dei liberi professionisti. I relativi oneri, interamente deducibili, possono essere versati all’ente previdenziale in unica soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili. La rateizzazione no può essere ammessa nel caso in cui i contributi riscattati debbano essere utilizzati per l’immediata liquidazione della pensione. Nel suo complesso la disciplina è identica a quella introdotta nel 2019 dal DL 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26.
Rivalutazione delle pensioni. Anche nel 2024 la perequazione, ossia il meccanismo di calcolo che consente la rivalutazione delle pensioni sulla base della variazione dell’indice del costo della vita, subirà variazioni. La modifica concerne esclusivamente i trattamenti pensionistici superiori a dieci volte il trattamento minimo che si vedranno decurtata la percentuale di rivalutazione di 10 punti, passando così dal 32 al 22 per cento. Nessuna variazione per quanto riguarda i trattamenti pensionistici inferiori o pari a quattro volte il trattamento minimo, per i quali la perequazione resta riconosciuta nella misura del 100 per cento della variazione dell'indice del costo della vita. Analogamente, per le classi intermedie relative a valori non superiori a cinque, sei, otto e dieci volte il trattamento minimo – restano fermi i valori di 85, 53, 47 e 37 punti percentuali.
APE Sociale. La nuova norma dispone la proroga per l’anno 2024, introducendo una modifica diretta a incrementare il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Pertanto, i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare domanda per il loro riconoscimento dell’APE sociale entro il 31 marzo 2024, ovvero entro il 15 luglio 2024. L’istituto dell’ APE Sociale consiste in un’ indennità, corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (stato di disoccupazione; lavoratori che assistono parenti o affini disabili; lavoratori con invalidità minima la 74%; lavoratori adibiti a mansioni gravose).
Opzione donna. La Legge di bilancio eleva il requisito dell’età anagrafica (da 60 a 61 anni) e consente così l’accesso anticipato al trattamento pensionistico “ Opzione Donna “, calcolato secondo le regole del sistema contributivo, alle lavoratrici che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2023, un’età anagrafica di almeno 61 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni) con un un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, oltre ad essere, alternativamente, in possesso di uno dei seguenti requisiti:
1. assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
2. abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74%; 3. siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa del MISE. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli. Le condizioni citate devono sussistere alla data di presentazione della domanda di pensione e non devono essere oggetto di ulteriore verifica alla decorrenza del trattamento.
Quota 103. Anche nel 2024 potranno accedere al pensionamento anticipato “quota 103" i lavoratori che maturano 63 anni di età e 41 anni di contributi. Le modifiche riguardano le limitazioni agli importi degli assegni e alla cd. finestre mobili. La pensione, erogata integralmente con il sistema contributivo, non potrà superare 4 volte il trattamento minimo (anziché 5) sino al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni) , mentre per la decorrenza delle prestazioni gli interessati dovranno attendere dalla maturazione dei requisiti 8 mesi nel privato e 9 mesi nel pubblico per il primo accredito. Trova conferma anche nel 2024 l’incentivo alla prosecuzione dell’attività lavorativa , per chi abbia raggiunto i requisiti pensionistici, con la facoltà di richiedere al proprio datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell’importo corrispondete alla quota di contribuzione a proprio carico e conseguente esclusione del versamento della quota contributiva.
Pensioni retributive dipendenti pubblici. Nuovi criteri di calcolo delle quote retributive di trattamento pensionistico per i casi di pensionamento anticipato nei regimi delle Casse CPDEL (Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali), CPS (Cassa per le pensioni dei sanitari), CPI (Cassa per le pensioni degli insegnanti), CPUG (Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori) sono previsti dalla Legge di bilancio. L’intervento correttivo ha come oggetto i trattamenti pensionistici aventi decorrenza successiva al 31 dicembre 2023 e anzianità contributiva inerente alla quota retributiva inferiore a 15 anni. Per i casi di anzianità contributiva (rientrante nel sistema retributivo) pari o superiore a 15 anni e zero mesi, l’aliquota di rendimento resta pari a quella già prevista in precedenza per la relativa e specifica anzianità. In ragione del riferimento ai soli casi in cui l’anzianità contributiva inerente alla quota retributiva sia inferiore a 15 anni, la modifica può interessare esclusivamente soggetti che avessero meno di 18 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, dunque soggetti per i quali la quota retributiva è relativa solo all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995.
Decorrenza pensione anticipata dipendenti pubblici. Con la Legge di bilancio vengono riviste anche le finestre di uscita per la pensione anticipata, a cui potranno accedere i soggetti che hanno maturato un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi, nel caso di uomini, e di 41 anni e 10 mesi, nel caso di donne. Per gli iscritti alle Casse CPDEL (enti locali), CPS (sanitari), CPI (insegnanti), CPUG (ufficiali e coauditori giudiziari) è previsto un allungamento progressivo – in relazione all’anno di maturazione dei requisiti per il pensionamento - che va da 3 mesi se gli stessi sono maturati al 31 dicembre 2024 sino a 9 mesi se maturati dal 31 dicembre 2027.
Permanenza in servizio medici e infermieri. Modificati i limiti massimi di permanenza in servizio per i dirigenti medici e sanitari nonché per gli infermieri del Servizio sanitario nazionale oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, fermo restando il limite massimo anagrafico di 70 anni. Per i medici di ruolo dell’INPS e dell’INAIL, con decorrenza 1 ° gennaio 2024, il limite è stabilito al compimento del settantesimo anno di età.
LA LEGGE DI BILANCIO 2024, NOVITA' IN TEMA DI LAVORO E WELFARE
Fringe benefit. Novità arrivano sul fronte dei fringe benefits esenti da tasse e contributi. Infatti per il 2024 non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l’affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa il limite generale, entro il limite complessivo di 1.000 euro. Tale limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 12, c. 2, del Testo unico delle imposte sui redditi.
I datori che intendano avvalersi della norma devono fornire previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. La norma si porta dietro l’errore “genetico” che ritrovavamo anche sul Decreto Lavoro. Si titola “Misure fiscali per il welfare aziendale” ma l’intervento legislativo agisce esclusivamente sulla soglia di esenzione dei cosiddetti fringe benefit che, come è noto, possono essere erogati senza i limiti, le finalità e le procedure proprie dei sistemi di welfare aziendale.
Premi di risultato. La legge di bilancio prevede inoltre anche per il 2024, la detassazione dei premi di risultato: l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, entro il limite di 3mila euro, è ridotta al 5%. Un vantaggio per i lavoratori che, a parità di costo del lavoro, avrebbero netti in busta decisamente più alti.
Turismo: incentivi allo straordinario. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, è confermato per il periodo dal 1°gennaio 2024 al 30 giugno 2024 (quindi soprattutto settore del turismo invernale) il riconoscimento di un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.
La misura già sperimentata nel corso del 2023 mira a recuperare il potere d’acquisto salariale a parità di costo del lavoro in settori nevralgici per il sistema Paese e che vivono momenti di grave difficoltà di reclutamento del personale. Le disposizioni si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2023, a euro 40.000.