Dal 20 ottobre 2026 è disponibile la nuova domanda semplificata, realizzata grazie al coordinamento della Direzione centrale Entrate, per rendere il servizio più rapido, digitale ed efficiente.
RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITA', OBIETTIVI
La Rete del lavoro agricolo di qualità è stata istituita presso l'INPS al fine di selezionare imprese agricole e altri soggetti indicati dalla normativa vigente che, su presentazione di apposita istanza, si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Possono accedere alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole, come definite dall’articolo 2135 del codice civile e secondo quanto specificato nel Regolamento di organizzazione e funzionamento della Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità adottato con deliberazione del 15 gennaio 2025.
RETE DEL LAVORO AGRICOLO DI QUALITA', I REQUISITI PER ACCEDERE
La legge 116/2014 stabilisce che possono partecipare alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole in possesso dei seguenti requisiti:
Ai commi 1 bis e 7 bis dello stesso articolo, si precisa che possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, anche altri soggetti (sportelli unici per l'immigrazione, istituzioni locali, centri per l'impiego, enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, ecc.).
COME FARE DOMANDA
Per entrare a far parte della Rete del lavoro agricolo di qualità è necessario presentare la domanda online attraverso il servizio dedicato. L’iscrizione alla Rete viene ufficializzata con la pubblicazione dell’elenco delle imprese ammesse in continuo aggiornamento.
A partire dal 20 ottobre 2026, la domanda di ammissione è stata semplificata: non è più necessario allegare la domanda firmata, né il documento di riconoscimento. È necessario essere dotati di una PEC, il cui indirizzo verrà indicato, confermato o modificato nella procedura di gestione del servizio.
La Rete del lavoro agricolo di qualità è monitorata da una Cabina di regia che:
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.