Iscro per lavoratori autonomi professionali, domande fino al 31 ottobre. L'Istituto di Previdenza fa sapere che il 21 ottobre scadono i termini per inviare la domanda utile a ottenere l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO) tramite il servizio online.
L’ISCRO è un’indennità istituita in via sperimentale nel triennio 2021-2023 e riconosciuta a regime dal 1° gennaio 2024, a beneficio degli iscritti alla Gestione Separata, che esercitano attività di lavoro autonomo come professione abituale (art. 2, comma 26, legge 335/1995). È stata introdotta per indennizzare eventuali riduzioni della capacità reddituale, dovute a diminuzione dell’attività lavorativa.
ISCRO PER LAVORATORI AUTONOMI PROFESSIONALI, COSA PREVEDE
L’importo è pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo, dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all'anno precedente alla presentazione della domanda. L’importo dell’ISCRO 2025 non può essere inferiore a 252 euro mensili e non può in ogni caso superare il limite di 806,400 euro mensili. Spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità.
L’indennità non prevede accredito di contribuzione figurativa. È incompatibile con trattamenti pensionistici, NASpI, DIS-COLL, Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo, Assegno di Inclusione e cariche politiche.
Nel 2026 l’Istituto darà comunicazione con atti ufficiali della nuova apertura dei termini per l’invio delle domande.
ISCRO, A CHI SPETTA
L’ISCRO è un’indennità riconosciuta ai lavoratori che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo, titolari di P.IVA, iscritti alla Gestione separata. L’erogazione dell’ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.
L’indennità spetta ai lavoratori autonomi professionali in possesso dei seguenti requisiti:
ISCRO PER LAVORATORI AUTONOMI PROFESSIONALI
La domanda deve essere presentata all’INPS in via telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione e non può essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio di fruizione. Nella domanda sono autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse. La cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’ISCRO determina la decadenza dalla prestazione, con il conseguente recupero delle mensilità erogate dopo la data in cui è cessata l’attività. L’indennità concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi.