Invalidità civile, prestazioni sospese in assenza di comunicazione reddituale 2020. L'Inps con il messaggio del 4 dicembre scorso pubblica un preavviso di sospensione del sussidio per coloro che non hanno adempiuto all'obbligo di comunicazione dei redditi ai fini della concessione o del mantenimento dell'invalidità civile.
Pertanto l'Istituto di Previdenza rende noto che invierà comunicazioni con raccomandata di ritorno con l'invito a sanare l'omissione entro 60 giorni, prima di sospendere la prestazione. Nell'ambito della verifica della sussistenza dei requisiti per il godimento delle prestazioni, sono emerse alcune posizioni di soggetti che non hanno provveduto alla comunicazione dei redditi dell’anno 2020, per i quali è stato avviato l’iter di sospensione.
Si ricorda che le prestazioni economiche di invalidità civile sono collegate al reddito: per poterle ricevere, il cittadino invalido deve dimostrare di non possedere un reddito superiore al limite previsto dalla legge.
INVALIDITA' CIVILE, CHI E' INTERESSATO DALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE REDDITUALE
Questo obbligo vige per i percettori di:
1. pensione di inabilità (di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5);
2. assegno mensile di assistenza (di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971);
3. pensione ai ciechi civili (di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382);
4. pensione ai sordi (di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381);
Tali prestazioni vengono corrisposte se il soggetto titolare dimostri di possedere redditi personali calcolati ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili e al lordo delle imposizioni fiscali, non superiori al limite previsto dalla legge. In ogni caso, l'avviso dell'Inps riguarda i soggetti di cui sopra che non hanno comunicato la propria situazione reddituale all’Inps per l’anno 2020. Le predette prestazioni, infatti, sono collegate al reddito e, pertanto, ove non sia possibile accertarlo l'INPS è tenuto per legge a sospendere e a revocare le prestazioni.
L’Istituto annuncia l'invio di un preavviso di sospensione a mezzo raccomandata A/R contenente l'invito a comunicare i redditi posseduti presentando la domanda di ricostituzione reddituale entro i successivi 60 giorni tramite il canale telematico oppure rivolgendosi ad un patronato.
LA SOSPENSIONE DEL SUSSIDIO
In caso di mancato riscontro l'INPS sospenderà la prestazione inviando una ulteriore comunicazione a mezzo raccomandata A/R; decorsi altri 120 giorni dalla sospensione, in assenza di ulteriore riscontro, l'INPS revocherà la prestazione con richiesta di restituzione del debito relativo agli anni di reddito non dichiarati.