Online la nuova pagina del portale INPS dedicata all’indennità di malattia. L’Istituto raccoglie in un'unica sezione tutte le informazioni relative alla prestazione e alle visite fiscali per il 2025
Indennità di malattia e visite mediche di controllo: ecco le informazioni relative alla prestazione e alle visite fiscali per il 2025. Sul Portale INPS è stata pubblicata una nuova pagina dedicata all’indennità di malattia e alle visite mediche di controllo. L’indennità è riconosciuta ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla Gestione Separata, quando un evento di malattia ne determina l’incapacità temporanea al lavoro. Per entrambe le categorie di lavoratori l’Istituto fornisce le informazioni su:
- requisiti;
- durata della prestazione;
- quanto spetta;
- modalità di pagamento;
- come richiedere l’indennità.
INDENNITA', A CHI SPETTA
Come noto, l’indennità viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla Gestione Separata quando un evento di malattia comporta l’incapacità temporanea al lavoro.
Questa spetta, in presenza di specifici requisiti, a:
- operai del settore industria;
- operai e impiegati del settore terziario e servizi;
- lavoratori dell’agricoltura;
- apprendisti;
- disoccupati;
- lavoratori sospesi dal lavoro;
- lavoratori dello spettacolo;
- lavoratori sportivi subordinati (dilettanti e professionisti) iscritti al FPLS;
- lavoratori marittimi.
Non spetta a (elenco non esaustivo):
- collaboratori familiari (colf e badanti);
- impiegati dell'industria;
- quadri (industria e artigianato);
- dirigenti;
- portieri;
- lavoratori autonomi.
INDENNITA' AI LAVORATORI DIPENDENTI, LA DURATA DELLA PRESTAZIONE
Per la generalità dei lavoratori il diritto all’indennità:
- decorre dal quarto giorno. I primi tre giorni sono a totale carico dell’azienda, se previsto dal contratto di lavoro;
- cessa con la fine della malattia (scadenza della prognosi).
I periodi di malattia possono essere attestati con uno o più certificati. Sono indennizzabili anche i periodi in ricovero ordinario o in day hospital, se correttamente certificati. Le prestazioni in regime di day hospital sono equiparabili a giornate di ricovero.
L’indennità spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, con le eccezioni indicate di seguito. Agli operai del settore industria e agli operai e impiegati del settore terziario e servizi spetta:
- per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, se assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- per un numero massimo di giorni pari ai giorni lavorati nei 12 mesi prima dell'inizio della malattia (minimo 30, massimo 180 giorni nell’anno solare), se assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. Il diritto cessa con la cessazione del rapporto di lavoro, anche se precede la scadenza del contratto.
Ai lavoratori dell’agricoltura spetta:
- per massimo 180 giorni nell’anno solare, se hanno effettivamente iniziato l’attività lavorativa e sono assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- pari al numero di giorni di iscrizione negli elenchi (fino a un massimo di 180 giorni nell’anno solare), se assunti con contratto di lavoro a tempo determinato e solo se hanno svolto:
- almeno 51 giornate di lavoro in agricoltura nell'anno precedente, anche se lavorate a tempo indeterminato nello stesso settore agricolo;
- 51 giornate nell'anno in corso e prima dell'inizio della malattia.
Agli apprendisti si applica la stessa disciplina dei lavoratori del settore di appartenenza.
Ai disoccupati con precedente contratto a tempo indeterminato e ai sospesi spetta:
- per massimo 180 giorni nell’anno solare, solo se la malattia inizia entro 60 giorni o due mesi dalla cessazione o dalla sospensione del rapporto di lavoro;
- in misura pari ai 2/3 della misura normalmente prevista
Spetta ai lavoratori dello spettacolo che abbiano versato al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS):
- almeno 40 contributi giornalieri, dal 1° gennaio dell’anno precedente l'arrivo della malattia
Inoltre, per i lavoratori dello spettacolo con contratto:
- a tempo determinato, è riconosciuta la conservazione della tutela della malattia anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Il limite di giornate indennizzabili previsto è pari al numero di giorni di attività lavorativa svolta negli ultimi 12 mesi. Se sussiste almeno una giornata di prestazione lavorativa, l’indennità economica è concessa per un periodo massimo di 30 giorni;
- a tempo indeterminato, l'indennità di malattia viene anticipata dal datore di lavoro.
VISITE MEDICHE DI CONTROLLO
Per consentire i controlli di verifica dell’effettiva temporanea incapacità lavorativa il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste. Per i lavoratori dipendenti del pubblico e del privato, e sette giorni su sette, la reperibilità è dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
L’assenza alla visita medica di controllo, se non giustificata, comporta l’applicazione di sanzioni con il conseguente mancato indennizzo delle giornate di malattia per:
- un massimo di dieci giorni di calendario, dall'inizio dell'evento, in caso di prima assenza alla visita di controllo non giustificata;
- il 50% dell'indennità nel restante periodo di malattia, in caso di seconda assenza alla visita di controllo non giustificata;
- il totale dell'indennità, dalla data della terza assenza alla visita di controllo non giustificata.
Il medico di controllo domiciliare che riscontra l'assenza rilascia un invito in busta chiusa per la successiva visita medica di controllo ambulatoriale. L'eventuale assenza alla visita ambulatoriale può dar luogo all'applicazione delle sanzioni per seconda visita.
Se necessario durante il periodo di prognosi del certificato il lavoratore può cambiare l’indirizzo di reperibilità comunicandolo tempestivamente:
- al datore di lavoro, con le modalità previste dal contratto;
- all’INPS, attraverso il servizio "Sportello al cittadino per le visite mediche di controllo".
Il lavoratore deve, quindi, presentare il certificato di malattia entro due giorni dal rilascio:
- all’INPS;
- al datore di lavoro.
Altrimenti, può rivolgersi all’autorità locale competente che procede all’accertamento medico dell’incapacità al lavoro e alla compilazione del certificato da inviare immediatamente all’istituzione competente.