Indennità di malattia e congedo straordinario, salgono gli importi nel 2026. Con la recente circolare l’Istituto indica gli importi 2026 da prendere in riferimento per il calcolo delle indennità di malattia, maternità/paternità e tubercolosi per le diverse categorie di lavoratori dipendenti, agricoli, domestici e autonomi. Sono state adeguate al tasso di inflazione le indennità per collaboratori domestici, lavoratori autonomi, professionisti e collaboratori iscritti alla gestione separata.
INDENNITA' DI MALATTIA E CONGEDO STRAORDINARIO, LE CATEGORIE DI LAVORATORI INTERESSATI
Gli importi applicabili nel 2026 riguardano:
IL MINIMALE DI LEGGE PER LAVORATORI SOCI DI COOPERATIVE E LAVORATORI AGRICOLI
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali di malattia, maternità/paternità, e tubercolosi spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2026, devono essere liquidati sulla base della retribuzione del mese precedente e comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari a 58,13 euro.
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) la retribuzione di base per la liquidazione delle predette prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2026, è pari a 51,70 euro.
ATTIVITA' DI MALATTIA E CONGEDO STRAORDINARIO, COMPARTECIPANTI FAMILIARI E PICCOLI COLONI
Per i compartecipanti familiari e piccoli coloni le prestazioni economiche in parola sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Nelle more della pubblicazione dei nuovi redditi di riferimento per il 2026, ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, resta valido il reddito stabilito per l’anno 2025 pari a 65,19 euro.
Per quanto riguarda i lavoratori domestici (italiani o stranieri) ai fini del calcolo dell’indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell’anno 2026, devono essere utilizzate le le retribuzioni convenzionali orarie già stabilite per il versamenti dei contributi: 8,52 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 9,61 euro; 9,61 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 9,61 euro e fino a 11,70 euro; 11,70 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 11,70 euro; 6,20 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
L’indennità di maternità/paternità, nonché l’indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l’interruzione della gravidanza devono essere calcolate sulla base di una retribuzione pari a 51,70 euro per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali; a 58,13 € per Artigiani e Commercianti; e a 32,30 € per i pescatori con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2026.
Per il diritto agli ulteriori tre mesi di indennità di maternità/paternità occorre il possesso di un reddito non superiore, per l'anno 2026, a 9.532,18€.