Incentivo assunzione disabili, Inps pubblica le istruzioni operative: il contributo sarà erogato entro il 31 dicembre. L'Istituto di Previdenza rende note le modalità operative per l'erogazione dell'incentivo per il lavoro delle persone con disabilità under 35.
La legge 3 luglio 2023, n. 85 ha previsto l’istituzione di un fondo per valorizzare le competenze professionali dei giovani disabili di età inferiore ai 35 anni, coinvolgendoli direttamente nelle diverse attività statutarie, anche produttive, e nelle iniziative imprenditoriali di enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e ONLUS.
INCENTIVO ASSUNZIONE DISABILI, A CHI E' RIVOLTO
L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati che assumono persone con disabilità a tempo indeterminato. In particolare, l’agevolazione consiste in un contributo economico che copre una parte del costo salariale, con l’obiettivo di favorire l’inserimento e il mantenimento nel mercato del lavoro di soggetti con disabilità.
Le istruzioni appena divulgate riguardano gli enti del terzo settore e le onlus che alla scadenza del 31 ottobre 2024 hanno presentato la domanda per accedere all’incentivo per l’assunzione di persone con disabilità. A ogni domanda sarà attribuito un codice identificativo.
Il contributo, istituito dal decreto Lavoro (articolo 28, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48), è riconosciuto agli enti del terzo settore e alle ONLUS per le assunzioni di persone con disabilità:
INCENTIVO ASSUNZIONI DISABILI, CONTRIBUTO EROGATO IN UN'UNICA SOLUZIONE
Il contributo sarà erogato, nel limite delle risorse disponibili, in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2024, in favore dei soggetti ammessi al beneficio. Si ricorda che sono previsti controlli a campione almeno sul 10% dei beneficiari, con eventuale revoca del contributo laddove siano rilevate irregolarità.
INCENTIVO ASSUNZIONI DISABILI, LA MISURA DEL CONTRIBUTO
Il contributo è erogato nella misura pari a dodicimila euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, e nella misura pari a mille euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione (cfr. l’art. 2, comma 4, del D.I. 27 giugno 2024).