Incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile nell’anno 2024. Con il messaggio 14 marzo 2024, n. 1107, l’Inps comunica le date di decorrenza per l’esonero contributivo, per chi matura il diritto alla pensione anticipata flessibile nel 2024.
L’Istituto ha fornito le istruzioni per l’applicazione della nuova disciplina del trattamento di pensione anticipata flessibile, prevista dalla legge di Bilancio 2024, con la circolare n. 39 del 27 febbraio 2024, che prevede un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
"I lavoratori dipendenti che, avendo maturato il diritto alla pensione anticipata flessibile, scelgano di proseguire l’attività lavorativa, possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi IVS a loro carico. Gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS, di conseguenza, saranno erogati direttamente al lavoratore in busta paga" si legge nella circolare.
INCENTIVO AL POSTICIPO DEL PENSIONAMENTO, I LAVORATORI DIPENDENTI
I lavoratori dipendenti, iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima, che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della medesima.
LE DATE DI DECORRENZA PER L'ESONERO CONTRIBUTIVO
Pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, tale esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al:
- 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
- 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
- 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO;
- 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.