Importo aggiuntivo e quattordicesima sulla pensione di dicembre. L’INPS ha completato le elaborazioni per il pagamento d’ufficio dell’importo aggiuntivo e della quattordicesima.
L’erogazione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di previdenza e assistenza.
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA QUATTORDICESIMA
La corresponsione della quattordicesima è effettuata d’ufficio per i soggetti per i quali nelle banche dati dell’Istituto sono disponibili i dati reddituali utili per effettuare la lavorazione.
A coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2024 (pensioni gestite nei sistemi integrati) o dal 1° luglio 2024 (pensioni gestite nei sistemi proprietari della Gestione pubblica ed ex INPGI 1) al 31 dicembre 2024, e ai soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2024, che rientrano nei limiti anagrafici e reddituali normativamente previsti, la quattordicesima è, come di consueto, attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2024.
CHI NON RICEVE LA QUATTORDICESIMA MA PUO' RIVOLGERSI AL PATRONATO INAC CIA E VERIFICARE LA POSIZIONE
Coloro che non ricevono la quattordicesima, ma ritengono comunque di averne diritto, devono presentare apposita domanda di ricostituzione denominata “RICOSTITUZIONE REDDITUALE PER QUATTORDICESIMA”, rivolgersi al Patronato Inac Cia che assicura assistenza gratuita per la proposizione della domanda della predetta somma aggiuntiva. L’importo aggiuntivo e la quattordicesima saranno corrisposti ai rispettivi beneficiari con la pensione di dicembre.
IMPORTO AGGIUNTIVO E QUATTORDICESIMA, REQUISITI REDDITUALI 2024
Per l’anno 2024 devono essere, quindi, valutati i seguenti redditi:
- i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, conseguiti nel 2024;
- i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2023.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2024 o 2023, per le pensioni dei sistemi integrati sono stati presi in considerazione i redditi disponibili degli anni precedenti, risalendo fino all’anno 2020.
QUATTORDICESIMA NON EROGATA
La quattordicesima non viene erogata per le seguenti prestazioni: