Esonero disabili, debutta l'applicativo online per le autocertificazioni utili agli addetti alle lavorazioni con rischio elevato. L'annuncio arriva direttamente dal Ministero del Lavoro, che in una nota divulgata il 3 ottobre scorso annuncia la possibilità di compilare l'autocertificazione e avere il calcolo automatico del contributo di esonero da pagare con il nuovo sistema PagoPA. Ha debuttato il nuovo applicativo online delle richieste d’esonero delle assunzioni obbligatorie dei disabili, come ad esempio il cosiddetto esonero autocertificato, per gli addetti alle lavorazioni con rischio elevato.
ESONERO DISABILI, IL DATORE DI LAVORO DEVE PRESENTARE L'AUTOCERTIFICAZIONE
I datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti possono chiedere l’esonero dall’obbligo di assumere persone disabili in misura proporzionale alla forza lavoro (fino a 14 dipendenti non c'è obbligo). L’esonero spetta nei confronti degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (cioè contraddistinte dal pagamento di un premio Inail non inferiore al 60 per mille). Dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore il dm 11 giugno 2024 che ha riformato la disciplina previgente (dm 10 marzo 2026).
Per fruire dell’agevolazione il datore di lavoro deve presentare apposita autocertificazione per quanto concerne gli addetti e versare al «fondo per il diritto al lavoro dei disabili» un contributo esonerativo per giorno di lavoro e per lavoratore con disabilità non occupato.
ESONERO DISABILI, LA PROCEDURA DI AUTOCERTIFICAZIONE DA PRESENTARE ONLINE
L’autocertificazione si presenta esclusivamente in via telematica attraverso la compilazione dell’apposito format sul portale «Servizi lavoro» del ministero del lavoro accedendo con Spid/Cie. L’autocertificazione deve contenere tutte le province coinvolte nell’esonero e vale per trimestre.
L'autocertificazione non va presentata per i successivi trimestri, ma è sufficiente il solo versamento del contributo nel caso in cui non si verificano variazioni della quota di esonero. In caso di mancato versamento del contributo, il datore di lavoro decade dalla possibilità di avvalersi dell’esonero ed è tenuto a presentare, entro 60 giorni dal termine del trimestre coperto dall’ultimo contributo, la richiesta di assunzione dei lavoratori con disabilità.
Invece nel caso in cui si verificano variazioni della quota di esonero la nuova autocertificazione deve essere ripresentata entro 60 giorni dal momento in cui c’è stata la variazione.
L'AUTOCERTIFICAZIONE SERVE A QUANTIFICARE ANCHE IL CONTRIBUTO
L’autocertificazione serve a quantificare il contributo di esonero dovuto, che è pari a 39,21 euro per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato e da versare per ciascun trimestre solare. Per convenzione la settimana si calcola in 5 giorni e il mese in 22 giorni; pertanto, il contributo dovuto per disabile non assunto è pari a 2.587,86 euro a trimestre.
Il primo versamento va fatto in sede di autocertificazione, tramite l’avviso PagoPA generato dalla procedura e copre il periodo tra la data di esecuzione del pagamento e la fine del trimestre solare in corso. I versamenti successivi, da fare sempre con avviso PagoPA generato da Cliclavoro, scadono il giorno 10 del primo mese del trimestre di riferimento. Solo in caso di riscontro positivo sull’esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l’autocertificazione può essere considerata validamente presentata e cominciata, di conseguenza, a decorrere il periodo di fruizione dell’esonero.
I datori di lavoro che al 1° ottobre 2024 già fruivano dell’esonero e che intendono continuare a fruirne dovranno inviare una nuova autocertificazione entro il 1° novembre.