Donne vittime di violenza, sgravio contributivo biennale per assunzioni a tempo determinato: disponibile la domanda online. L'Istituto di Previdenza rende noto attraverso il messaggio 2239 che sono disponibili i moduli online per i datori di lavoro del settore privato che vogliano presentare domanda del beneficio. Si tratta dello sgravio biennale sulle assunzioni a tempo indeterminato avvenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026. Potranno essere assunte le donne disoccupate vittime di violenza e che percepiscono il Reddito di Libertà.
DONNE VITTIME DI VIOLENZA, DISPONIBILE L'ISTANZA "ERLI" SUL PORTALE INPS
La fruizione dello sgravio è subordinata all’invio del modulo d’istanza “ERLI” disponibile all’interno del Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) sul sito istituzionale. L'Inps dovrà autorizzare il datore di lavoro, che potrà conguagliare l’importo nelle denunce contributive a decorrere dal mese di competenza «giugno 2024». Gli arretrati relativi alle mensilità da gennaio a maggio 2024 andranno recuperate nei flussi di competenza giugno, luglio ed agosto 2024.
DONNE VITTIME DI VIOLENZA E PERCETTRICI DEL REDDITO DI LIBERTA'
Lo sgravio è riconosciuto favore dei datori di lavoro del settore privato che assumono con contratto di lavoro subordinato, anche a termine e/o part-time, nel triennio 2024-2026 a donne «disoccupate» che abbiano fruito del Reddito di Libertà riservato alle vittime di violenza di genere. Il reddito di libertà infatti prevede il sostegno economico di 400 euro mensili, concesso in un’unica soluzione per massimo dodici mesi a favore delle donne seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle Regioni e dai servizi sociali.
LO SGRAVIO E' DEL 100 % PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
L’agevolazione consiste in uno sgravio pari al 100% della contribuzione datoriale dovuta ai fini previdenziali nei limiti di 8.000€ annui. Non ci sono effetti negativi per le lavoratrici perché rimane invariata l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Ecco le durate dell'esonero:
Se il contratto è a tempo indeterminato lo sgravio dura 24 mesi dalla data di assunzione;
Se è a tempo determinato lo sgravio dura 12 mesi ossia per la durata del rapporto fino ad un massimo di 12 mesi (incluse le proroghe);
Se trattasi di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia agevolato che non agevolato, l’incentivo spetta per la durata massima di 18 mesi decorrenti dalla data di assunzione a tempo determinato.
DONNE VITTIME DI VIOLENZA, DOMANDE APERTE SUL PORTALE INPS
Per la fruizione dell’incentivo, IL datore di lavoro deve compilare il modulo di istanza online “ERLI” disponibile all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” fornendo le seguenti indicazioni:
l’indicazione della lavoratrice assunta;
il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto di lavoro instaurato/trasformato;
l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e di quattordicesima mensilità;
l’indicazione della eventuale percentuale di part-time nel caso di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale;
la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.
COSA SUCCEDE UNA VOLTA COMPILATA LA DOMANDA ONLINE
Dopo aver verificato l’esistenza del rapporto in questione e la capienza delle risorse stanziate l’INPS autorizzerà il datore di lavoro alla fruizione dello sgravio mediante conguaglio sulle denunce contributive a partire dal mese di assunzione per il periodo spettante, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
L’Inps illustra che nelle ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso di un rapporto lavorativo part-time, resterà valido l'importo già autorizzato nella procedura telematica. Si fa riferimento al caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, per cui il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, l’importo già autorizzato. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà, invece, onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.