Cresce l’ambito territoriale interessato dalla riforma della condizione di disabilità, in attesa della sua entrata in vigore su tutto il territorio nazionale, prevista per il 1° gennaio 2027. La riforma si incrocia con quella relativa ai permessi da legge 104 e ai congedi non retribuiti introdotta per i malati oncologici dalla legge 106/2025 e nel suo insieme costituisce un passo avanti significativo sul fronte delle politiche sociali a favore delle persone fragili.
DOMANDE INVALIDITA' CIVILE, DAL 30 SETTEMBRE PARTE IL PROCEDIMENTO UNITARIO GUIDATO ESCLUSIVAMENTE DA INPS
Le nuove modalità di presentazione delle domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile, come anticipato, dalla fine del mese interesseranno anche le province di Alessandria, Genova, Isernia, Lecce, Macerata, Matera, Palermo, Teramo e Vicenza, la Regione autonoma Valle d’Aosta e la Provincia autonoma di Trento.
Dal 30 settembre la procedura partirà con la redazione del nuovo certificato medico introduttivo rilasciato dai medici certificatori abilitati, che dovranno poi inoltrare la domanda per far partire l’iter per la “valutazione di base”, un procedimento unitario e multidisciplinare volto ad accertare la condizione di disabilità e l’intensità dei sostegni necessari.
Si tratta di una valutazione affidata in via esclusiva all’Inps, che si svolgerà in un’unica visita collegiale e si baserà sull’utilizzo delle classificazioni internazionali Icd e Icf adottate dall’Organizzazione mondiale della Sanità.
DOMANDA INVALIDITA' CIVILE, LA PRECEDENTE MODALITA' E' ATTIVA SOLO FINO AL 29 SETTEMBRE
Con le nuove modalità la domanda non dovrà, quindi, più essere completata con l’invio della domanda amministrativa da parte del cittadino, dei Patronati o degli intermediari autorizzati.
Le procedure attivate con i certificati medici, redatti secondo la precedente modalità, dovranno essere completate con l’invio della relativa domanda amministrativa entro il termine del 29 settembre 2025.
DOMANDA INVALIDITA' CIVILE, OPERATIVE LE DISPOSIZIONI PER I MALATI ONCOLOGICI
Sono operative sono le disposizioni introdotte a favore dei malati oncologi, dipendenti pubblici e privati, dalla legge 106/2025, in vigore dal 9 agosto scorso e che prevedono la conservazione del posto di lavoro e la fruizione di permessi per visite, esami e cure mediche.
Le misure interessano i lavoratori il cui stato di malattia comporti un grado di invalidità pari o superiore al 74%, certificata da un medico di medicina generale o da un medico specialista, operante in in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, a cui viene attribuito il diritto a un congedo straordinario fino a 24 mesi.
Il congedo potrà essere goduto in modo continuativo o frazionato ed è incompatibile con lo svolgimento di altra attività lavorativa. Nel periodo di astensione dal lavoro, l’anzianità di servizio non matura e il dipendente non percepisce la retribuzione. Inoltre, tale periodo non è computato ai fini previdenziali, ma il lavoratore può riscattarlo con la contribuzione volontaria.
Una volta decorso il periodo di congedo straordinario, per il lavoratore è previsto anche l’accesso prioritario allo smart working, a condizione che la sua mansione sia compatibile con il lavoro agile.
DOMANDA DI INVALIDITA' CIVILE PER LAVORATORI AUTONOMI
Nel caso di lavoratori autonomi che versino nelle stesse condizioni di malattia, viene invece stabilito il diritto di sospendere l’attività resa in via continuativa per un massimo di 300 giorni per anno solare (rispetto ai 150 previsti per le altre malattie), durante il quale non matura alcun corrispettivo. Attraverso il richiamo all’articolo 14, comma 1, della legge 81/2017, è fatta salva, tuttavia, l’estinzione del rapporto per il venir meno dell’interesse del committente.
Inoltre dal 1° gennaio 2026, in materia i permessi per visite, esami e cure mediche sono previste ulteriori 10 ore annue coperte da indennità, che spetteranno ai dipendenti con i requisiti per il congedo straordinario (per gli oncologici, tuttavia, si aggiunge il caso di una malattia «in fase attiva o in follow-up precoce»). L’indennità prevista corrisponde al trattamento economico delle assenze di malattia con copertura previdenziale figurativa.