Disabili al 100%, interviene la Cassazione: le spese dell'assistenza sono integralmente deducibili, indipendentemente dal reddito. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n.449. Per la Suprema corte il regime di favore va applicato a prescindere dalla qualificazione di chi presta l’assistenza e dal reddito del beneficiario.
DISABILI AL 100%, LE SPESE DELL'ASSISTENZA SONO INTEGRALMENTE DEDUCIBILI A PRESCINDERE DAL REDDITO
Per i disabili al 100% le spese dell’assistenza sono integralmente deducibili, a prescindere dal reddito, anche se chi la presta non ha nessuna qualificazione particolare. Partendo da questo principio la Cassazione, con la sentenza 449, ha respinto il ricorso dell’agenzia delle Entrate, che aveva vinto presso la Commissione tributaria provinciale, ma perso in “appello” contro un contribuente.
Infatti il Fisco aveva negato la piena deducibilità delle spese sostenute dal marito per la cura della moglie totalmente invalida, in seguito a un incidente stradale, seguita da due collaboratrici domestiche.
DISABILI AL 100%, L'ANTEFATTO E LA STORIA DEL CONTRIBUENTE CHE HA RICORSO ALLA SUPREMA CORTE
Il Fisco aveva negato la piena deducibilità delle spese sostenute dal marito per la cura della moglie totalmente invalida, in seguito a un incidente stradale, seguita da due collaboratrici domestiche.
Il dieniego dell'Agenzia delle Entrate era arrivato con una comunicazione preventiva con la quale annunciava la rettifica dei dati indicati nel quadro Rp della dichiarazione modello unico persone fisiche. Il risultato era stato un taglio drastico degli oneri deducibili, che erano passati da oltre 36mila euro a meno di 5mila. Una riduzione giustificata dalla mancata “qualifica” delle persone che accudivano la donna.
DISABILI AL 100%, LA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE: NON E' POSSIBILE LIMITARE LA DEDUCIBILITA' DELLE SPESE
La Cassazione chiarisce che, nel caso di soggetti afflitti da una grave e permanente invalidità o menomazione, rilevante in base all'articolo 3 della legge 104/1992, non è possibile delimitare la deducibilità delle spese specificamente dirette all'assistenza. Il regime di favore previsto dalla norma (articolo 10, comma 1, lettera b), del Tuir) si applica, infatti, indipendentemente dalla natura specialistica dell’assistenza o dalla particolare qualificazione professionale del soggetto impiegato a questo scopo. La Suprema corte scardina così anni di interpretazioni contrarie da parte dell'agenzia delle Entrate.