E' in vigore dal 12 agosto 2026 l’art. 4 del d.lgs.7.8.2026, n. 148, cd. Decreto correttivo della riforma fiscale 111 2023, recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha allargato il concetto di “attività connesse a quella agricola". Infatti la modifica consiste nell’ aggiunta dell’inciso “o tramite l’utilizzo di immobili di cui alla lett. b-bis)”.
In pratica, sono attratte nel reddito agrario – e, quindi, si applica il criterio di tassazione su base catastale – le attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione, ecc. che derivano dall’applicazione delle nuove tecniche di coltivazione che utilizzano immobili che sono destinati alla produzione di vegetali in serre o strutture mobili entro il limite del doppio della superficie agraria disponibile, ma sempre a condizione che sia rispettato il criterio di prevalenza.
DECRETO OMNIBUS, LA NUOVA CLASSIFICAZIONE DEL REDDITO D'IMPRESA COLLEGATO ALL'AGRICOLTURA
E’ stato modificato il successivo art. 55, con la sostituzione delle “lettere b), b-bis), b-ter) e c)”. Sostanzialmente sono state classificate come “reddito d’impresa”, limitatamente alla parte eccedente i limiti di tassazione catastale, le attività:
La nuova veste normativa si riflette sulle modalità di tassazione quando, ad esempio, il produttore agricolo utilizza una superficie superiore al doppio del terreno disponibile per la coltivazione di vegetali poiché non può più applicare la tassazione forfetaria ma deve osservare le regole in materia di reddito di impresa operando la differenza tra i ricavi e i costi.
La novità non incide sulle società in nome collettivo e in accomandita semplice: il reddito conseguito è sempre considerato reddito di impresa.
DECRETO OMNIBUS, SI APPLICA LA TASSAZIONE FORFETTARIA PER ALCUNE ATTIVITA' AGRICOLE
L’art. 56-bis prevede l’applicazione della tassazione forfettaria del reddito applicando per talune attività agricole gli appositi coefficienti di redditività previsti all’ammontare dei corrispettivi IVA.
La modifica precisa che questa regola può essere osservata dai: